Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-04-2012, n. 5892 Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il P. citò in giudizio il C., la Pa. e la Helvetia Ass.ni (rispettivamente proprietario, conduttrice ed assicuratrice della vettura investitrice) per il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.

Il giudice di pace di Lecce dichiarò prescritto nel biennio il diritto, con sentenza poi confermata dal Tribunale della stessa città.

Propone ricorso per cassazione il P. attraverso tre motivi.

Risponde con controricorso la soc. Helvetia. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso della Helvetia, siccome tardivamente notificato (il giorno 8 ottobre 2010) rispetto al ricorso notificato in data 12 luglio 2010.

Il primo motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 2947 c.c. per avere applicato alla fattispecie la prescrizione biennale e non quella più lunga prevista per il reato.

Il motivo è fondato.

Preliminarmente occorre porre in rilievo che il processo, nei due gradi, s’è svolto con riguardo all’eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla compagnia, alla quale il P. ha risposto attraverso una controeccezione concernente l’avvenuta interruzione di quella stessa prescrizione. Solo in sede di legittimità il ricorrente propone la questione dell’applicabilità alla fattispecie della diversa prescrizione prevista per il reato, sicchè si pone il problema dell’ammissibilità della questione stessa. Va, a riguardo, fatto riferimento al principio secondo cui la deduzione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 invece che all’art. 2947 cod. civ., comma 2) integra una controeccezione in senso lato la cui rilevazione non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d’ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al tema del decidere previsti nell’art. 183 cod. proc. civ., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Laddove, invece, essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, è ammissibile la sua proposizione nell’ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile (Cass. n. 4238/2011).

In sede di legittimità la proposta questione non necessita di accertamenti di fatto, con conseguente sua ammissibilità.

Bisogna, allora, ribadire il principio affermato da Cass. SU n. 27337 del 2008, in ragione del quale qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.p.c., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (successivamente cfr. anche Cass. n. 14644/2009).

Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto applicazione della prescrizione biennale, senza tener conto del principio sopra enunciato. Sicchè, essa deve essere cassata perchè il giudice del rinvio accerti l’esistenza di una fattispecie integrante gli estremi di reato e ne tenga conto ai fini della individuazione del termine prescrizionale e della sua eventuale interruzione.

L’accoglimento del primo motivo ha efficacia assorbente rispetto ai successivi due, i quali trattano della contro eccezione di interruzione del termine prescrizionale biennale.

Pertanto, dichiarato inammissibile il controricorso della compagnia, la sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione al motivo accolto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso della Helvetia Compagnia Svizzera di Ass.ni S.A., accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *