Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del1 27.5.2011, il Tribunale della Libertà di Perugia rigettava l’istanza di riesame proposta da S.J. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip dello stesso Tribunale per il reato di ricettazione a seguito della convalida del fermo di Polizia disposto nei suoi confronti per il medesimo.

Ricorre il difensore, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in punto di qualificazione giuridica del fatto.

Dovrebbe infatti ritenersi che il S. sia l’autore del furto della merce oggetto della contestazione, poichè nelle circostanze del fermo aveva rivelato la sicura conoscenza del luogo in cui essa era occultata.

Le deduzioni difensive sono manifestamente infondate, essendo del tutto arbitrario il collegamento tra la conoscenza del luogo di custodia della merce e l’identificazione dell’autore del furto. E’ infatti ovvio che l’imputato potrebbe avere trasportato la merce nel luogo in cui fu ritrovata dopo averla ricevuta dal responsabile del furto o da altri intermediari.

Nessuna illogicità può conseguentemente ravvisarsi nelle valutazioni della Corte territoriale in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di ricettazione sotto i profili critici prospettati dal ricorrente, che non interloquisce per il resto sugli altri presupposti applicativi dell’impugnata misura cautelare.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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