T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 23-11-2011, n. 9214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti hanno impugnato il risultato delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Olevano Romano, svoltesi nei giorni 15 e 16 maggio 2011.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e il Comune di Olevano Romano, nonché i controinteressati G.A., M.C., A.C., F.C., S.M., A.P., I.R., T.T., i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale.

3. Con ordinanza n. 6529/2011 il Collegio ha disposto una verificazione al fine di acquisire copia di una serie di schede e per l’esatta rilevazione dell’assegnazione dei voti ad esse relativi, allo scopo di decidere sul primo motivo di ricorso e sul ricorso incidentale, e il controinteressato G.R..

4. In esito all’esecuzione degli incombenti istruttori, la causa è stata infine chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 17 novembre 2011.

5. Il primo motivo di ricorso è volto a ottenere la correzione del risultato elettorale in quanto il candidato sindaco M. ha ottenuto 1659 voti al posto dei 1663 voti che gli spetterebbero, mentre il sindaco eletto M. ne ha ottenuto 1662 invece dei 1656 voti che avrebbero dovuto essergli attribuiti.

5.1 Alla stregua del risultato della verificazione, il motivo deve essere disatteso per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono.

A) Non spettano al candidato M. i 4 voti in più richiesti con il ricorso, in quanto:

– nella sezione n. 1, la scheda recante un contrassegno di voto per la lista n. 1 e la preferenza per il sig. "P.D.M." legittimamente non è stata assegnata, in quanto detto nome non solo non corrisponde al nome di alcun candidato (esiste infatti il candidato M.D.M., con diverso nome di battesimo), ma corrisponde al nome di un elettore della sezione stessa;

– nella sezione n. 1 non è stata rinvenuta la scheda annullata che, a detta della parte ricorrente, avrebbe recato un contrassegno di voto in favore della lista n. 1 con l’indicazione alterata dello pseudonimo del candidato consigliere della lista n. 1 G.R. detto "Bullettina";

– nella sezione n. 4 non sono state rinvenute le due schede annullate che secondo la parte ricorrente avrebbero recato la preferenza per il sig. "Carleti" (invece che "Carletti") a fianco del contrassegno della lista n. 1;

B) non vanno sottratti al sindaco eletto M. i 6 voti di cui al ricorso, in quanto:

– nella sezione n. 3 non sono state rinvenute le (almeno) 5 schede che secondo parte ricorrente avrebbero recato accanto al contrassegno della lista n. 3 "Cittadini per il cambiamento", l’indicazione del cognome di un candidato della medesima lista, dapprima cancellato e poi riscritto nuovamente;

– nella sezione n. 4 è stata invece rinvenuta la scheda contestata priva di contrassegno di voto per la lista e recante solamente una preferenza per il sig. "C.C." posta in corrispondenza della lista n. 3, ma è risultato che detto voto non è stato assegnato, contrariamente all’assunto di parte ricorrente.

5.2 Dalla infondatezza del primo motivo di ricorso discende l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale presentato dai controinteressati e diretto a ottenere l’attribuzione di 1667 voti alla lista del sindaco eletto M..

6. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, parte ricorrente chiede l’annullamento delle operazioni elettorali e il conseguente rinnovo delle stesse, contestando in particolare la legittimità dell’ammissione della lista n. 4 ("Forza del Sud") collegata con il candidato sindaco Claudio Carboni, in quanto detta lista è stata autenticata dal consigliere provinciale Massimo Caprari, il quale ha formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione, presentando anche apposita denuncia all’autorità giudiziaria.

Parte ricorrente sostiene, in particolare, che in questo caso si avrebbe l’assoluta inesistenza di un atto pubblico fidefaciente ai sensi dell’art. 2700 c.c., trattandosi di un atto non proveniente da un pubblico ufficiale. Conseguentemente, il giudice amministrativo potrebbe prendere atto di questo disconoscimento, ovvero – in subordine – disporre una verificazione senza alcuna necessità di sospendere il processo per la proposizione in via pregiudiziale della querela di falso.

6.1 Il Collegio ritiene che la questione dell’autenticità della sottoscrizione del soggetto che appare aver autenticato le firme dei presentatori della lista n. 4 è rilevante ai fini della decisione della causa. Tuttavia, essa non può che essere decisa dal giudice civile nel contesto del procedimento di querela di falso, della cui attivazione è onerata la parte ricorrente.

La diversa prospettazione di quest’ultima, pur pregevolmente argomentata, non può infatti essere accolta. In particolare, gli argomenti logici e giuridici volti a ribadire che il regime civilistico degli atti fidefacienti fino a querela di falso si applichi solamente agli atti effettivamente provenienti da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri colgono nel segno solamente ove si verta nell’ipotesi di falso grossolano, o in simili casi di scuola, nei quali non esista alcuna apparenza giuridica da tutelare mediante l’applicazione del regime della pubblica fede, con le connesse conseguenze sul piano sostanziale e processuale; il che accade anche nel caso di atti provenienti da pubblici ufficiali incompetenti (art. 2701 c.c.), o da soggetti che siano privi di rapporto organico con un determinato ufficio pubblico (come nel caso affrontato da un importante precedente della Suprema Corte: cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 novembre 1997, n. 11823). Quando invece, come nella specie, l’atto del quale si assume la falsità abbia prodotto i propri ordinari effetti – proprio perché esso si presenta come un atto apparentemente valido sotto il profilo della provenienza da un pubblico ufficiale competente e delle altre caratteristiche formali – sussiste integralmente la ratio dell’applicazione del regime giuridico della pubblica fede.

Detta ratio è stata recentemente ribadita da un’importante pronuncia del giudice delle leggi, secondo la quale resta fermo che la certezza del traffico giuridico debba essere assicurata – anche nella materia elettorale – mediante lo specifico procedimento giurisdizionale della querela di falso e non in via meramente incidentale (cfr. Corte cost. 11 novembre 2011, n. 304). Ma – e questo è il punto decisivo – se questa ratio vale ad es. per una falsità materiale concretantesi in un’alterazione del testo dell’atto pubblico, essa non può non valere, a maggior ragione, per il caso in cui venga in contestazione la stessa autenticità della sottoscrizione dell’atto. In entrambi i casi viene infatti in rilievo un contrasto tra un atto che costituisce una sorta di apparenza giuridica e la realtà: e la rimozione di questo contrasto, in presenza dei requisiti estrinseci che connotano gli atti pubblici fidefacienti ai sensi dell’art. 2700 c.c., rimane comunque riservata al giudice civile nell’apposita sede del procedimento per querela di falso.

7. Dalle suesposte considerazioni discende:

– che occorre respingere il ricorso con riferimento al primo motivo;

– che va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;

– che occorre assegnare al ricorrente un termine per la proposizione della querela di falso in sede civile;

– che l’eventuale sospensione del presente giudizio resta riservata all’esito del deposito della prova dell’avvenuta proposizione della menzionata querela di falso ai sensi dell’art. 77, comma 3 del cod. proc. amm..

– che restano riservate alla sentenza definitiva le ulteriori questioni in rito, in merito e sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo respinge con riferimento al primo motivo di impugnazione;

b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da G.A., M.C., A.C., F.C., S.M., A.P., I.R., T.T.;

c) con riferimento al secondo motivo di ricorso:

– assegna al ricorrente un termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per la proposizione della querela di falso davanti al competente tribunale civile;

– si riserva di sospendere il presente giudizio a seguito del deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso.

Rinvia al definitivo le ulteriori determinazioni in rito, in merito e sulle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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