Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-04-2012, n. 5891 Cosa in custodia

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Svolgimento del processo

La P. citò in giudizio la B. per il risarcimento dei danni subiti dal suo appartamento a causa di infiltrazioni provenienti da quello della convenuta. Questa chiamò in giudizio il condominio.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda della P. contro la B. ed escluse la responsabilità del condominio. L’appello della B. è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma mediante sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Propone ricorso per cassazione la B. attraverso due motivi. Rispondono con distinti controricorsi la P. ed il condominio. La P. e la B. hanno depositato memorie per l’udienza.

Motivi della decisione

E’ da respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, sollevata dalla controricorrente. Infatti, il termine per la relativa proposizione scadeva la domenica 20 giugno 2010, sicchè tempestivamente la spedizione è avvenuta il giorno 21 giugno 2010.

Il primo motivo del ricorso sostiene la nullità della sentenza per essere stata decisa ex art. 281 sexies e, dunque, attraverso un modello previsto per il giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica. Il motivo è infondato.

Sul tema è stato già affermato (e va qui ribadito) che nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d’appello non è applicabile l’art. 281- sexies cod. proc. civ., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dall’art. 352 c.p.c., comma 2. Tuttavia, qualora la corte d’appello abbia applicato l’art. 281-sexies citato, seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ove, a fronte dell’invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest’ultime non si oppongano, nè richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 2, là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (Cass. n. 21216/2011).

Nel motivo il ricorrente non denunzia nè di aver chiesto il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica (come avrebbe dovuto in ossequio al principio di autosufficienza), nè di essere stato posto nell’impossibilità di svolgere appieno la propria difesa, sicchè la nullità del procedimento resta sanata.

Il secondo motivo è inammissibile laddove deduce una serie di questioni di merito, chiedendo alla Corte di legittimità una diversa valutazione delle risultanze processuali ed opera un mero richiamo ai motivi d’appello; è, altresì, infondato laddove lamenta il vizio della motivazione.

La sentenza impugnata, infatti, spiega con motivazione logica e congrua, deducendolo dalla esperita consulenza, che le lamentate infiltrazioni non sono state conseguenza della omessa manutenzione dei terrazzi da parte del condominio, bensì della cattiva esecuzione della pavimentazione ad opera della convenuta.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto con condanna della ricorrente a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012

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