Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Decidendo sull’appello proposto da B.V. avverso l’ordinanza del locale gip del 7.12.2010, che aveva rigettato l’istanza del predetto B. diretta alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata nei suoi confronti nel proc. n. 2558/10 rgnr, con altra meno affittiva, il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza dell’1.3.2001, confermava il provvedimento impugnato.

I giudici territoriali rilevavano che le condizioni di salute dell’imputato poste a base dell’istanza non potevano considerarsi incompatibili con il regime carcerario, e richiamavano al riguardo le conclusioni della perizia medico legale a firma della d.ssa C., che aveva diagnosticato al B. un disturbo ansioso depressivo misto cronico, a prevalente componente ansiosa di grado lieve, con somatizzazioni, precisando che non era presente il rischio di condotte anticonservative.

Osservavano, ancora i giudici del riesame che le valutazioni del caso dovevano misurarsi anche con la presunzione di pericolosità stabilita dall’art. 273 c.p.p., comma 3, in relazione al titolo del reato contestato all’imputato.

Ricorre il difensore dell’imputato, deducendo il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e il vizio di violazione di legge in relazione all’esclusione dei presupposti per la sostituzione della misura carceraria.

I giudici territoriali non avrebbero infatti considerato il passaggio della relazione peritale della d.ssa C., che evidenziava la necessità di un sostegno psicologico dell’imputato e di un monitoraggio della terapia farmacologica, non praticati nè fruibili nello specifico contesto carcerario di restrizione.

Il ricorso è infondato.

Le valutazioni del tribunale non sono infatti illogiche nella misura in cui sottolineano che le condizioni di salute dell’imputato non sono incompatibili con il regime carcerario, con riferimento allo stato attuale della sua modesta patologia psichica, le misure di "profilassi" asseritamente suggerite dal perito avendo una carattere genericamente "preventivo", e avendo comunque il perito, come ricorda il tribunale, pur sempre concluso per la compatibilità delle condizioni di salute di ricorrente con il regime carcerario.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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