T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 23-11-2011, n. 9213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti impugnano l’atto indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Cerveteri ha negato la concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della L. n. 47/1985 per lavori relativi a una "casa rurale con annessi agricoli", con la seguente motivazione:

"…l’intervento non è ammissibile in quanto contrasta con le N.T.A. del P.R.G. relativamente al lotto minimo di intervento, alla mancanza del P.U.A., alle norme igienico edilizie come da relazione ASL del 27.7.2001 prot. 20488".

Essi fanno valere diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere anche sotto il profilo dell’erroneità e della genericità della motivazione.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cerveteri, resistendo al ricorso.

3. A seguito degli incombenti istruttori, la causa è stata chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 10 ottobre 2011, e quindi trattenuta in decisione.

4. Alla stregua dei chiarimenti forniti dalla parte ricorrente, persiste l’interesse alla decisione del presente ricorso, avuto riguardo alla non completa coincidenza dell’oggetto dell’istanza di sanatoria che è oggetto del presente ricorso con quella presentata successivamente ai sensi della L. n. 326/2003.

5. Il ricorso è fondato anzitutto sotto l’assorbente profilo della carente giusta definizione, da parte dell’Amministrazione, del cd. lotto minimo di intervento. Il terreno di proprietà di parte ricorrente nel 1991 fu distaccato dal Comune di Roma e incorporato in quello del Comune di Cerveteri.

Al punto 6, lettera B) della deliberazione della G.R. del Lazio n. 1121 del 20 febbraio 1991 si stabiliva che nelle aree scorporate avrebbe avuto vigore la normativa del Comune di Roma "sino alla data di approvazione di apposito strumento attuativo in variante del piano regolatore di Cerveteri, da adottare entro il termine di dodici mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del progetto di riparto" (poi avvenuta nel mese di marzo del 1991).

Ora, secondo l’Amministrazione la successiva mancata approvazione del necessario strumento attuativo in variante comporterebbe la perdurante vigenza della disciplina urbanistica del Comune di Roma, che prevedeva in zona un lotto minimo di intervento pari a 5 ha.

Parte ricorrente censura la disparità di trattamento tra le porzioni dei terreni delle zone "ex Ente Maremma" provenienti dal Comune di Roma, e quelle già appartenenti al Comune di Cerveteri, per le quali la misura del lotto minimo è fissata in 1 ha (mentre il terreno dei ricorrenti ha una superficie pari a 4 ha).

5.1 La censura è fondata, nei limiti che seguono.

Pur senza voler intaccare la discrezionalità pianificatoria del Comune, è pur vero che in questa sede si discute piuttosto del mancato esercizio della stessa, con il conseguente abnorme protrarsi di una situazione che la stessa disposizione regionale transitoria ragionevolmente indicava come temporanea.

Se quindi non può accogliersi integralmente la tesi della ricorrente, nella parte in cui essa intende sostenere la generale e diretta applicazione – una volta scaduta la previsione transitoria – del limite di 1 ha, vigente nel territorio di Cerveteri, anche alle parti di territorio incorporate con provenienza dal territorio del Comune di Roma, deve nondimeno ritenersi la complessiva illegittimità dell’operato del Comune di Cerveteri che ha provveduto sulla istanza della ricorrente senza aver prima proceduto alla necessaria ripianificazione urbanistica, volta a una definizione complessiva e coerente del relativo assetto territoriale, con riferimento ai profili che qui interessano (tra cui, in particolare, quello del lotto minimo di intervento).

6. Queste considerazioni sono sufficienti per l’accoglimento del ricorso, con l’assorbimento degli ulteriori profili di censura e con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sarà cura dell’Amministrazione provvedere nuovamente sull’istanza della ricorrente in esito all’adozione della necessaria variante (impregiudicati restando gli ulteriori strumenti di tutela che la parte interessata potrà eventualmente esperire al riguardo).

7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità della questione, ad eccezione del compenso del commissario ad acta designato per l’esecuzione dell’istruttoria, che viene liquidato in dispositivo e posto a carico del Comune di Cerveteri.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Pone a carico del Comune di Cerveteri la corresponsione, in favore del commissario ad acta dottor G.L.B. – Vice Prefetto Aggiunto, del compenso pari a Euro 2000,00 (duemila/00).

Compensa le rimanenti spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al dott. G.L.B. – Vice prefetto Aggiunto presso la Prefettura – U.T.G. di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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