Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38546 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

M.C. e S.P. il PM presso il Tribunale di Foggia emetteva decreto di vendita in data 23.09.2010 avente ad oggetto n. 56 cabine per autocarro sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 2, provvedimento che veniva annullato in sede di appello dal Tribunale di quella città con ordinanza del 16.12.2010;

Lo stesso PM disponeva nuovo decreto di vendita in data 07.01.2011 relativamente alle medesime cabine per autocarro, decreto che, in sede di appello e in data 08.02.2011, il Tribunale annullava nuovamente assumendo:

-sia l’effetto preclusivo del giudicato cautelare e – sia l’inesistenza nel merito delle ragioni legittimanti la vendita;

Ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Foggia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

1)-Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della preclusione per il giudicato cautelare, osservando che il secondo decreto di vendita non era identico al primo ma si fondava su profili diversi e mai esaminati, quali: il pericolo di deterioramento delle cabine sequestrate e il rilevante dispendio conseguente alla custodia; 2)-nel merito, il ricorrente deduce l’illogica ed omessa motivazione: a)-quanto al profilo del pericolo di deterioramento delle cabine esposte all’aperto, sottolineando che il Tribunale aveva disatteso in maniera apodittica le valutazioni del CT nominato dal PM;

b)-quanto al profilo del rilevante costo della custodia onerosa, censurando la motivazione impugnata nella parte in cui ha disatteso, con conteggi sommari, la stima di spesa redatta dall’Ufficio della Procura della Repubblica di Foggia;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Il provvedimento del PM non era appellabile dinanzi al Tribunale sicchè quest’ultimo non poteva decidere.

Nella fase delle indagini preliminari, è competente il PM ad adottare il provvedimento di vendita o di distruzione del bene sequestrato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 151, comma 3, nel caso, cioè, in cui il bene non possa essere custodito senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

Il relativo provvedimento, in base al principio generale di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 1, esteso anche alla materia cautelare, non è appunto assoggettabile ad alcun mezzo di impugnazione. (Cassazione penale, sez. 4, 26/01/2011 n. 7154).

Nella citata decisione si precisa, per completezza, "che non è revocabile in dubbio la competenza del pubblico ministero ad adottarlo in fase di indagini preliminari, giacchè il riferimento al "magistrato" contenuto nella richiamata disposizione è da intendere esteso non solo al giudice, ma anche al pubblico ministero, allorquando, come nella fase delle indagini preliminari, sia tale organo a "procedere".

L’apprezzamento circa i presupposti sulla vendita/distruzione è rimessa, quindi, all’organo procedente e non può essere censurata coltivando lo strumento delle impugnazioni.

Tale conclusione non giustificherebbe la considerazione, pure plausibile, che l’ordinamento non appresti efficace tutela del cittadino nei confronti degli atti posti in essere dal pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione, tra i quali indubbiamente rientra il decreto di vendita dell’autovettura a seguito di sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, condivisa da questo Collegio (v. Sez. 3A, 20 dicembre 2007, Stravati, rv. 238530;

Sez. 3A, 25 marzo 2003, Massa, rv. 224672; Sez. 1A, 17 giugno 1999, Crea O., rv. 214236) l’atto con il quale il pubblico ministero, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’art. 655 cod. proc. pen,, determina le modalità esecutive di un provvedimento giurisdizionale, non avendo contenuto decisorio ed attitudine a definire il rapporto processuale, non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni, in quella fase, sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo".

Ne consegue, ai fini della necessaria tutela giurisdizionale, che per ottenere una pronuncia ablativa o modificativa di tali provvedimenti è esperibile lo specifico rimedio dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., che ha una portata più generale e riguarda tutti i provvedimenti adottati in sede esecutiva dal pubblico ministero. Tali provvedimenti non possono, pertanto, essere impugnati con i mezzi d’impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali ed in particolare con la richiesta di riesame di cui all’art. 322 cod. proc. pen., perchè anche questa si riferisce al provvedimento del giudice.

Va precisato altresì che tali atti, quand’anche fossero abnormi, non potrebbero essere impugnati con ricorso per cassazione, perchè tale mezzo di impugnazione può essere esperito solo attraverso provvedimenti giurisdizionali.

Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perchè emessa in violazione di legge;

gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso, potendosi dare attuazione al decreto di vendita se ancora attuale, ovvero procedere ad altri adempimenti imposti dallo stato del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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