Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-04-2012, n. 5887 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 10 dicembre 2004, ha condannato la Casa Damiani s.p.a. al pagamento in favore di D.D.V. della somma di Euro 30.235,00 quale differenza fra la somma di Euro 64.594,00 a titolo di provvigioni arretrate spettanti all’agente, e la somma di Euro 34.359,00 a titolo di indennità di preavviso spettante alla società preponente, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del D.D. riconoscendogli il diritto al pagamento delle provvigioni maturate e non corrisposte, dell’indennità di scioglimento del rapporto e dell’indennità sostitutiva del preavviso, accertata la giusta causa del recesso posto in essere dal D.D. medesimo dal rapporto di agenzia in essere con la Casa Damiani a causa del ritenuto inadempimento della società nella corresponsione delle provvigioni ed agli obblighi di informativa e rendicontazione imposti alla società dal contratto.

Il D.D. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su cinque motivi.

Resiste con controricorso la Casa Damiani che propone ricorso incidentale.

Le parti hanno successivamente rinunciato ai rispettivi ricorsi.

Motivi della decisione

L’atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi concordemente proposta e reciprocamente accettata dalle parti con atto del 7 marzo 2012, comporta l’estinzione del giudizio.

Le spese di giudizio vanno compensate come concordato dalle parti con il medesimo atto di rinuncia.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio; Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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