T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 23-11-2011, n. 9207

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza non definitiva 4 aprile 2011 n. 2989, il ricorso introduttivo del giudizio, proposto ai sensi degli art. 31 e 117 del D.lgs n. 104 del 2010, è stato dichiarato inammissibile in quanto è risultato che l’amministrazione resistente, con D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006, aveva adottato il provvedimento espresso (di diniego) sull’istanza del 16 febbraio 2006 con cui l’interessato aveva richiesto il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in via Monserrato n. 32.

In ragione di ciò, il ricorrente ha quindi impugnato, con motivi aggiunti del gennaio 2011, la predetta D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006 di diniego al rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nel locale di via Monserrato n. 32.

Con la stessa pronuncia, è stato quindi ordinato alle parti costituite, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs n. 104 del 2010, di depositare in giudizio copia del certificato di residenza storico del ricorrente rilasciato dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) e dall’amministrazione di Poggio Mirteto, posto che l’amministrazione resistente aveva eccepito l’irricevibilità dei predetti motivi aggiunti in quanto risultava che la D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006 era stata notificata, ex art. 143 c.p.c. (ovvero con la procedura dell’irreperibile), prima alla residenza del ricorrente in Roma, via Capo D’africa n. 7 e poi depositata presso la casa comunale di Roma, risultando l’interessato trasferito "come da informazioni assunte nel condominio".

La richiesta istruttoria è stata rivolta alle parti in quanto il ricorrente, in risposta all’eccezione dell’amministrazione, ha dichiarato di aver trasferito, a suo tempo, la residenza in altro luogo, come si poteva evincere dalla stessa relata di notifica, in cui si dà atto – come detto – del trasferimento "come da informazioni assunte nel condominio".

L’amministrazione resistente ha depositato il certificato di residenza storico del ricorrente dal quale risulta che lo stesso è stato residente in Roma, via Capo D’africa n. 7 a partire dal 16 gennaio 2004 e fino al 16 giugno 2009, data in cui è "emigrato" nel Comune di Poggio Mirteto (via Provinciale Stazione n. 60) dove risiede attualmente.

In prossimità della trattazione del merito, Roma Capitale ha depositato memoria, ribadendo l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti ed, in subordine, il loro rigetto perché infondati nel merito.

Alla pubblica udienza del 2 novembre 2011, dopo la discussione della difesa di parte ricorrente, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

2. Alla luce del certificato storico di residenza dell’interessato, i motivi aggiunti con cui è stata impugnata la D.D. n. 2107 del 26 settembre 2006, notificati in data 10 gennaio 2011, vanno dichiarati irricevibili.

Ed invero, posto che la notifica del provvedimento impugnato effettuata nel novembre 2006 con la procedura dell’irreperibile ex art. 143 c.p.c. costituisce comunque una modalità legale di comunicazione (che ne fa presumere la conoscenza) e che l’amministrazione ha rispettato la procedura prevista nel codice di rito, non risulta invocabile, nel caso di specie, l’errore scusabile in quanto l’ente resistente, dopo aver individuato la residenza che risultava dai registri comunali ed avere assunto informazioni sul fatto che lo stesso risultava "trasferito", non ha potuto fare altro che attivare la procedura di cui alla norma da ultimo citata (secondo cui "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza….").

Ritenere che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto farsi carico di ulteriori accertamenti finalizzati a ricercare (se non addirittura a scoprire) il reale domicilio del ricorrente significa introdurre un adempimento del tutto sproporzionato tenuto conto del difetto di diligenza dell’interessato che, a fronte del cambio di residenza, aveva invece l’onere (se non l’obbligo) di regolarizzare la propria posizione presso l’anagrafe comunale.

Ciò costituisce, invero, applicazione del principio di autoresponsabilità che avrebbe dovuto ispirare la condotta dell’interessato e la cui mancanza non può essere colmata imputando all’amministrazione un obbligo di ricerca del reale domicilio dove notificare gli atti di interesse.

Del resto, non può dirsi che la notifica sia stata effettuata poco tempo prima del trasferimento nell’altra località di Poggio Mirteto e quindi in un periodo a ridosso della regolarizzazione presso il nuovo Comune in quanto la procedura di comunicazione è stata effettuata nel novembre 2006 quando il passaggio di residenza dal Comune di Roma è avvenuto soltanto nel giugno 2009.

3. Le spese di giudizio (con riferimento al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti) possono comunque essere compensate tra le parti, in ragione della evoluzione della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti del gennaio 2011, come in epigrafe proposti, li dichiara irricevibili.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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