Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-04-2012, n. 5886 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 novembre 2008 pubblicata il 28 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14 giugno 2004 ha condannato la s.r.l. NEXT al pagamento in favore di M.P. della somma di Euro 41.074,98 a titolo di differenze retributive in relazione al riconosciuto rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 5 settembre 1994 al 27 luglio 1999. La corte territoriale ha motivato tale sentenza sulla base delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado dalle quale è emerso il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa della M., in qualità di grafica, connotato dai requisiti della subordinazione c.d. "attenuata". In ordine al quantum la Corte territoriale ha recepito il conteggio proposto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado considerando la mancanza di una specifica contestazione da parte della NEXT. La Next propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza con un unico motivo articolato in cinque punti.

Resiste con controricorso la M..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta motivazione contraddittoria, insufficiente o omessa circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare si contesta la motivazione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro fra le parti nei termini di rapporto a subordinazione attenuata sulla base di una lettura asseritamente erronea e contraddittoria delle prove testimoniali esperite nel primo grado di giudizio. In ordine al quantum viene rilevato l’erroneità della motivazione relativa alla mancata contestazione dei conteggi, stante la contestazione generale e negativa dovuta alla negazione della stessa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, comunque, la ricorrente aveva chiesto al giudice dell’appello, in subordine, la riduzione del quantum, richiesta rigettata senza motivazione dalla Corte territoriale.

Il motivo è infondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare ripetutamente (per tutte Cass. 28 marzo 2003 n. 4770) in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto – con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato – dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto. Nel caso in esame la corte territoriale ha dato correttezza attuazione a tale principio esaminando le risultanze istruttorie in modo completo e logico considerando le deposizioni testimoniali di tutti i testi escussi, e pervenendo alla conclusione che nel rapporto dedotto in giudizio si configuri una subordinazione attenuata, secondo un corretto criterio elaborato dalla giurisprudenza proprio nei casi di prestazione intellettuale come quella in questione. Osserva il collegio che le prestazioni intellettuali per loro natura, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro, per cui il parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto con accertamento di fatto non censurabile in cassazione se, come nel caso in esame, immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivato.

La censura relativa al quantum è parimente infondata in quanto la Corte territoriale ha fatto preciso riferimento ai conteggi prodotti dalla lavoratrice affermando la genericità della contestazione da parte del datore di lavoro; la contraria affermazione contenuta nel ricorso non è affatto confermata dal testo della relativa memoria richiamata che conterrebbe la puntuale contestazione esclusa dal giudice di merito. Sotto questo aspetto il motivo sarebbe comunque infondato per difetto di autosufficienza.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 70,00 oltre Euro 4.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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