T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 23-11-2011, n. 9206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con istanza del 19 aprile 2011 sottoscritta dagli avv.ti Paternostro e Vitale, l’interessato ha chiesto di accedere a varia documentazione riguardante, in particolare, la particella di terreno n. 259 ubicata nel Comune di Magliano Romano assegnata con contratto di affitto nel 1959 al nonno materno del ricorrente (Pompei Pietro, deceduto nel 1969), ciò in quanto, nel mese di aprile 2011, aveva richiesto la cointestazione del predetto contratto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Magliano Romano per resistere al ricorso.

In particolare, l’amministrazione resistente ha ricostruito i passaggi di titolarità del contratto di affitto riguardante la particella n. 259 e chiarito che il predetto terreno è ora affittato a Pompei Ermanno il quale, nell’anno 2000, ha inoltrato alla Regione Lazio richieste di legittimazione e di affrancazione; ciò premesso, il Comune ha eccepito l’invalidità della richiesta di accesso perché priva della procura speciale conferita dal ricorrente ai legali che l’hanno sottoscritta e chiesto, comunque, il rigetto del ricorso perché l’istanza è carente dei requisiti previsti dalla legge n. 241 del 1990.

Alla camera di consiglio del 2 novembre 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso va respinto in quanto, come evidenziato nella memoria del Comune resistente, all’istanza di accesso del 19 aprile 2011, sottoscritta unicamente dagli avv.ti Paternostro e Vitale, non risulta allegato l’apposito mandato (o procura speciale) a svolgere tale attività conferito dall’interessato ai predetti difensori.

Costituisce, invero, orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St., sez. V, 5 settembre 2006, n. 5116 e TAR Lazio, sez. III Ter, 2 luglio 2008, n. 6365) quello secondo cui la domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse ovvero da un suo legale ma, in tale ultimo caso, deve essere accompagnata – per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato – da copia di apposito mandato o incarico professionale ovvero da sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso.

La sottoscrizione diretta sulla nota inviata dal legale o copia del mandato da parte del diretto interessato a favore di legale stesso integrano, infatti, elementi di certezza essenziali ai fini della imputabilità della richiesta e assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente che del funzionario chiamato all’estensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima; in mancanza di ciò, come nella specie, deve escludersi che il diniego serbato dall’Amministrazione possa essere configurato come illegittimo e che possa, quindi, essersi consolidato il diritto all’accesso.

3. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Magliano Romano delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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