Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-04-2012, n. 5885 Rappresentanza, patrocinio, costituzione in giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 settembre 2009 la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Università degli Studi di Padova avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 811/2005che ha condannato la stessa Università al risarcimento del danno alla professionalità di V.G. a seguito di demansionamento. La corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che il D.Lgs. n. 156 del 2001, art. 4, prevede la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo, e quelle di attuazione e gestione amministrativa che spettano ai dirigenti, e considerando che l’art. 16 del medesimo decreto legislativo prevede che i dirigenti di uffici dirigenziali generali esercitano, fra gli altri, il compito di promuovere o resistere alle liti, mentre l’art. 51 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova dispone, al comma 6, che gli atti di competenza dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore se non per particolari motivi di necessità o urgenza. Pertanto la rappresentanza dell’Università in giudizio ad opera del Rettore prò tempore deve ritenersi illegittima. Inoltre la stessa Corte veneziana ha ritenuto irrituale la produzione di una ratifica del Direttore Amministrativo dell’Università relativa all’operato del Rettore, e comunque ha anche ritenuto che la ratifica retroattiva per sanare il difetto di legittimazione processuale non riguarda le amministrazioni pubbliche.

L’Università degli Studi di Padova propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso il V..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 165 del 2001, del artt. 1, 4, 16; artt. 10 e 51 dello Statuto di Ateneo; della L. n. 260 del 1958, art. 2; R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, della L. n. 103 del 1979, art. 12; artt. 75, 77 e 83 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. In particolare si deduce che gli atenei statali stanno i giudizio in persona dell’organo apicale, cioè del Rettore, mentre la Corte territoriale avrebbe confuso il piano dei rapporti interni dell’Università riguardo alla gestione delle liti, con il diverso aspetto della rappresentanza processuale che compete necessariamente al legale rappresentante.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77, 83, 125, 127 e 182 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. In particolare si lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato praticabile la ratifica con efficacia retroattiva al fine di sanare il difetto di legittimazione processuale, in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria che ammette tale ratifica.

Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha avuto già occasione di affermare che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell’organo che rappresenta legalmente l’amministrazione, rientrando nell’ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Pertanto è il Rettore legale rappresentante dell’Università il solo legittimato ad agire in giudizio ed a rappresentare l’Università stessa in giudizio (confr. Cass. 26 marzo 2008 n. 7862).

Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste che si adeguerà al suddetto principio di diritto e si pronuncerà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e invia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *