T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 23-11-2011, n. 9204

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, con decreto ingiuntivo n. 16677/2007 del 15 settembre 2007, il Tribunale civile di Roma ha ingiunto al Comune di Lecce di pagare al ricorrente la somma di euro 25.587,90 oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda ed alle spese della procedura monitoria (ovvero euro 93,00 per spese, euro 372,00 per competenze ed euro 285,00 per onorari oltre IVA e CPA);

– che il ricorrente, con nota del 5 ottobre 2010, ha invitato il Comune di Lecce a corrispondere le predette somme e poi proposto ricorso per ottemperanza in data 27 maggio 2011 (sempre notificato al Comune di Lecce);

– che il predetto decreto, non opposto, è stato munito di formula esecutiva in data 18 gennaio 2011;

– che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c del D.lgs n. 104/2010;

– che, pertanto, non risultando eseguito il decreto ingiuntivo n. 16677/2007, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Lecce di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando ai ricorrenti le somme ivi indicate, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’Amministrazione comunale di Lecce non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Lecce ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Lecce, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 16677/07 provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 25.587,90 oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda fino all’effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria (ovvero euro 93,00 per spese, euro 372,00 per competenze ed euro 285,00 per onorari oltre IVA e CPA);

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Lecce ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 800,00 (ottocento/00), da porsi a carico del Comune di Lecce;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Lecce, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *