T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 23-11-2011, n. 9205

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 febbraio 2011 e depositato il successivo 28 febbraio, la ricorrente, dipendente dell’INPS, impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato al concorso in oggetto e di essere stata inserita al 296° posto, in quanto non le è stato valutato il titolo di preferenza posseduto, ma non indicato nella domanda, come disposto dalla norma di bando (art. 3).

All’atto della prova orale la ricorrente provvedeva a depositare il titolo di preferenza, attestante il lodevole servizio prestato presso l’INPS, che, tuttavia, non le è stato valutato.

Afferma che l’INPS ha chiesto l’autorizzazione ad assumere oltre 150 idonei, sicché avrebbe interesse a guadagnare una posizione più utile in graduatoria.

Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 16 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990; violazione della par condicio dei concorrenti; carenza assoluta di motivazione; contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà dell’Ente, nonché eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

La ricorrente sottolinea la irragionevolezza della previsione del bando (art. 3), poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, i titoli di preferenza, a differenza dei titoli di merito, non hanno alcuna influenza ai fini dell’ammissione, posto che sono utili solo ai fini della graduatoria in situazione di parità e possono essere presentati anche se non dichiarati in sede di domanda.

D’altro canto, imporre la preventiva indicazione del titolo di preferenza in un momento in cui il candidato non può sapere se sarà ammesso al concorso contrasta con la natura stessa del titolo di preferenza ed aggrava ulteriormente il procedimento con la richiesta di una informazione del tutto irrilevante.

Aggiunge che lo stesso bando, all’art. 8, disciplina la produzione del titolo di preferenza in un momento successivo; sicché la preventiva dichiarazione del possesso di tale titolo contrasta anche con le stesse disposizioni del bando nonché con l’art. 16 del d.P.R. n. 487 del 1994, laddove stabilisce che non vi è obbligo alcuno di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già in possesso dell’Amministrazione. Nella specie, infatti, si tratta di attestato di lodevole servizio prestato presso lo stesso INPS e, quindi, come tale, già in possesso dell’Ente che ha bandito il concorso.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, la ricorrente, candidata al concorso pubblico a complessivi 108 posti, area funzionale C, posizione economica C3, lamenta l’omessa valutazione del titolo preferenziale in suo possesso, presentato in sede di prove orali, ma non dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso medesimo, come previsto dal bando.

Giova precisare che il titolo non valutato dalla Commissione esaminatrice è un titolo preferenziale, con valore, quindi, soltanto a parità di punteggio e viene considerato al momento della formazione della graduatoria finale, secondo un meccanismo del tutto automatico di cui all’art. 5, comma 4, punti 17,18 e 19, d.P.R. n. 487 del 1994.

Osserva il Collegio che indubbiamente secondo le prescrizioni del bando la ricorrente avrebbe dovuto indicare sin dalla domanda di partecipazione al concorso de quo il possesso del titolo di preferenza, tuttavia, la prescrizione di bando appare irragionevolmente formalistica e non rispondente ad un concreto interesse da tutelare.

Invero, il titolo in questione era in possesso della ricorrente entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ed è stato prodotto in sede di prova orale entro il termine prescritto. A ciò si aggiunga che il titolo riguarda un dipendente dell’Istituto intimato e, per essere attinente al lodevole servizio prestato, era in possesso e nella disponibilità dell’Istituto medesimo, avendo questo provveduto al rilascio dello stesso.

E’ utile, in proposito, il richiamo all’art. 16 del d.P.R. n. 487 del 1994, laddove stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall’Amministrazione. Ciò, ovviamente, al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell’Amministrazione medesima.

Deve convenirsi, quindi, con l’interessata sulla irragionevolezza della previsione dell’art. 3 del bando, laddove sancisce con l’ esclusione la mancata indicazione nella domanda di partecipazione al concorso del titolo di preferenza in argomento. Ciò anche nella considerazione, peraltro già enunciata dalla giurisprudenza, che trattasi di un titolo di preferenza, il quale, diversamente dai titoli di merito, non ha alcuna influenza ai fini dell’ammissione, essendo esso utile solo ai fini della graduatoria in situazione di parità di punteggio e può essere presentato anche se non dichiarato in sede di domanda.

L’omessa indicazione del possesso del titolo preferenziale nella domanda di partecipazione non pare abbia prodotto alcun aggravio o ritardo per l’Amministrazione nella redazione della graduatoria finale, poiché, secondo quanto prima precisato, la ricorrente ha provveduto a presentare il titolo nel momento indicato dal bando, vale a dire in sede di espletamento del colloquio.

Non sembra, peraltro, che l’omissione in cui è incorsa la ricorrente abbia avuto un qualche riflesso sugli altri candidati, poiché, come già ricordato, il titolo in argomento, posseduto e prodotto nei termini, non potendo essere valutato previamente non può aver arrecato alcuna violazione della par condicio tra i concorrenti.

Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente.

In ragione della particolarità della fattispecie, il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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