Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-04-2012, n. 5882 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.F.A. e R.V., comproprietari in regime di comunione di un appezzamento di terreno alla (OMISSIS), in catasto terreni al f g. 18, part. 132, della superficie complessiva di are 34,80, esponevano che il Comune di Salerno, con Delib. 11 luglio 1998, n. 52, prima aveva adottato e poi approvato il piano di insediamenti produttivi ex D.L. n. 180 del 1998, provvedimento seguito dall’approvazione dell’Amministrazione Provinciale il 22/9/98; che con la Delib.

Consiliare 30 aprile e Delib. Consiliare 23 settembre 2002, il Comune aveva affidato alla Agroinvest s.p.a. il compito di procedere all’esproprio ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; che il 21/3/03, veniva emesso il decreto di espropriazione cui seguiva l’immissione in possesso il 16/6/03; che il 10/1/07, Agroinvest adottava il decreto di esproprio e l’indennità veniva determinata in via provvisoria, in Euro 90.042,25. Gli attori, dedotta l’esiguità della somma, chiedevano la determinazione della giusta indennità di espropriazione e di occupazione legittima, ed evocavano in giudizio il Comune ed Agroinvest.

Il Comune rimaneva contumace; si costituiva Agroinvest, e nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice. La Corte territoriale disponeva C.T.U. per determinare il valore del bene espropriato.

Con sentenza 21/4-15/7/2010, la Corte del merito, in accoglimento della domanda degli attori, ha determinato la giusta indennità di espropriazione in Euro 142.911,00 e la giusta indennità di occupazione legittima in Euro 11.820,89, ha ordinato al Comune di Sarno e ad Agroinvest s.p.a. di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma pari alla differenza tra indennità come determinata e quella offerta, maggiorata degli interessi legali sull’intera somma dovuta, dalla data di emissione del decreto definitivo di esproprio al saldo effettivo, per l’indennità di espropriazione, e dalle rispettive scadenze annuali per l’indennità di occupazione, ed ha posto a carico dei convenuti in solido le spese del giudizio. Nello specifico, e per quanto qui interessa, la Corte,premesso che, trattandosi di intervento volto alla realizzazione dei piani di insediamento produttivo, il bene doveva ritenersi come suolo edificatorio, in mancanza di difformi indicazioni, ha concluso per l’applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, trattandosi di giudizio pendente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, e per l’inapplicabilità della riduzione prevista dalla L. n. 244 del 2007, art. 89, comma 2, essendo nel caso intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità prima della data del 30/6/03, di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001; ha ritenuto maggiormente apprezzabile il criterio sintetico – comparativo rispetto a quello analitico, aderendo alla valutazione del C.T.U. di Euro/mq. 54,77, diligentemente condotta alla stregua di una serie di accertamenti effettuati nel periodo prossimo a quello del decreto di esproprio, riferentisi ad aree fabbricabili prossime a quella di cui si tratta.

Ciò posto, il Giudice del merito ha valutato il valore del suolo ablato, pari a mq. 2449,77, alla data del 10/1/2007, in Euro 139.712,27, ed ha aggiunto Euro 3193,00 per indennità di soprassuolo, tenendo conto del solo valore di sedime del fabbricato ritenuto abusivo, a nulla rilevando la presentazione della domanda di condono, non asseverata da concessione in sanatoria.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Agroinvest, sulla base di tre motivi.

Resistono D.F. e R. con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Il Comune non ha svolto difese.

Agroinvest ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale, ex art. 371 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1- Con il primo motivo, Agroinvest denuncia violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, e s.m.i., del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 54, in relazione all’art. 112 c.p.c., avendo il Giudice calcolato l’indennità di espropriazione su di una superficie maggiore di quella indicata in citazione; violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, che sancisce che l’opposizione ha per oggetto l’indennità fissata nel decreto di esproprio che si contesta;

nonchè vizio di motivazione, circa la misura dell’area espropriata.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello di Salerno ha quantificato l’indennità sulla superficie di mq. 2449,77 di suolo ablato, ritenendo tali dati "incontestabili", in quanto basati su "elementi obiettivi e su valutazioni esatte", mentre il decreto di esproprio del 10/1/2007 indica la superficie di mq. 1822; in citazione, gli attori hanno indicato la superficie complessiva di are 34,80 e che la restante proprietà è di are 16,58 e tale misura corrisponde esattamente all’area espropriata, pari ad are 18,22; non si comprende in base a quale calcolo il C.T.U. abbia indicato l’area espropriata in mq. 2395; nè gli attori potevano in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale modificare la domanda, indicando l’area di mq. 2395. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e s.m.i., del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 54, in relazione all’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 54 del T.U., vizio di motivazione circa la misura dell’area espropriata, oggetto del decreto di esproprio e della quantificazione dell’indennità.

Il calcolo effettuato dalla Corte del merito è errato, mq. 2449,77x Euro/mq.54,77= 134.173,9029 e non 139.718,27 indicato in sentenza;

inoltre, la Corte si discosta dall’area indicata dal C.T.U., di mq.

2395, indicando mq. 2449,77; probabilmente, sono state accolte le conclusioni sub e) degli attori all’udienza del 19/1/2010, calcolando due volte l’area di sedime del fabbricato abusivo; la sentenza in ogni caso non indica come abbia determinato la superficie in mq.

2449,77. 1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e s.m.i., degli artt. 37 e 54 del T.U. della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, avendo il Giudice ritenuto non applicabile la 1.244/07 in relazione alla limitazione del 25% in caso di interventi di riforma economico- sociale.

La riforma introdotta dalla L. n. 244 del 2007 ha comportato l’implicita caducazione del limite di applicazione del T.U. 327/2001 ai procedimenti espropriativi per i quali la dichiarazione di pubblica utilità è successiva al 30 giugno 2003, ritenendo il legislatore che il procedimento amministrativo sia ancora in corso sino a quando il privato non riceva l’indennità di esproprio, immediatamente o a seguito di determinazione giudiziale.

2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, D. F. e R. denunciano violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38, comma 2 bis, ed omesso esame della documentazione, nonchè vizio di contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte del merito valutato la sola area di sedime del fabbricato, ritenendolo abusivo, e che la domanda di condono non era stata asseverata da concessione in sanatoria. I ricorrenti incidentali deducono che dai documenti prodotti risulta con certezza l’epoca dell’abuso risalente ai primi anni 2000, e quindi antecedente al decreto di occupazione del 2003; sono stati prodotti la domanda di condono, i bollettini di versamento a titolo di oblazione ed oneri concessori, e la certificazione dell’area tecnica del comune di Sarno, in data 18/1/2010, da cui risulta la perfetta sanabilità del manufatto, a prescindere dal fatto che il decorso di 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

2.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano la mancata applicazione dell’art. 33 del T.U. ( L. n. 2359 del 1865, art. 40) in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte del merito omesso la pronuncia sulla domanda intesa ad ottenere l’indennizzo anche per la diminuzione di valore dell’area residua.

3.1.- Va disattesa in via preliminare l’eccezione sollevata da D. F. e R., di inammissibilità del ricorso ex art. 325 c.p.c. per falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 3, in relazione all’art. 149 c.p.c.. La sentenza, rilevano i ricorrenti incidentali, è stata notificata nel domicilio eletto il 27/9/2010, e quindi andava proposto il ricorso entro il 26/11/2010;

nella specie il procuratore della Agroinvest si è avvalso della notifica tramite servizio postale e il perfezionamento si è avuto solo con la consegna al procuratore domiciliatario il 30/11/2010, a termine di impugnazione decorso.

L’eccezione è infondata, atteso che come ritenuto nella pronuncia 17748/09," In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 cod. proc. civ. alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. n. 53 del 1994." 3.2.- I primi due motivi del ricorso principale, strettamente connessi e riguardanti lo stesso profilo della superficie ablata, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi fondati.

Come sostanzialmente riconosciuto dalla difesa dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, sia pure prospettandosi il mero errore materiale, la Corte del merito ha determinato l’indennità di esproprio sulla superficie di mq. 2449,77 di "suolo ablato", mentre gli opponenti avevano proposto opposizione alla stima come determinata nel decreto di esproprio del 10/1/2007, per la superficie totale di mq. 1822, nè gli stessi avrebbero potuto ampliare la domanda con richiesta di indennità per una superficie maggiore, atteso che in sede di opposizione alla stima del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, gli espropriati hanno trenta giorni per opporsi alla determinazione dell’indennità di cui al decreto di esproprio e gli stessi in citazione avevano chiesto di essere indennizzati per la superficie di mq. 1822, oggetto del decreto di esproprio, e non per la maggiore superficie indicata in sede di precisazione delle conclusioni, tra l’altro neppure coincidente con la superficie indicata in sentenza.

3.3.- Il terzo motivo del ricorso principale è infondato. Non trova nel caso applicazione la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, come ritenuto nella pronuncia delle Sezioni unite, 5265/2008 e nella successiva delle Sezione prima, 28431/2008, sul rilievo che detta normativa deve ritenersi applicabile solo per le fattispecie per le quali si applichi il D.P.R. n. 327 del 2001, e pertanto, fissata la data di entrata in vigore del detto T.U., in forza della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 302 del 2002, al 30 giugno 2003, ne consegue la non applicazione di detta normativa alle fattispecie in cui la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta prima della data di entrata in vigore del T.U. del 2001, come nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte del merito.

4.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

I ricorrenti incidentali a pag. 25 del controricorso con ricorso incidentale hanno dedotto di avere "esibito nel corso del giudizio la certificazione tecnica emessa dall’area tecnica del Comune di Sarno il 18/1/2010 prot. N. 17538/09, la quale costituisce un equipollente della concessione in sanatoria…" con ciò ritenendo di avere provato che il manufatto è perfettamente sanabile, "a prescindere dal fatto che ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, punto 37, il decorso del termine di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di condono senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune equivale a titolo abilitativo in sanatoria".

Orbene, i ricorrenti incidentali non hanno rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, atteso che non hanno indicato in quale fase processuale e come hanno provveduto a documentare la circostanza dedotta, rendendo la stessa oggetto del giudizio di merito, tant’è che significativamente, gli stessi, mentre per la documentazione indicata a pag. 24 del controricorso con ricorso incidentale hanno dedotto di avere prodotto i documenti indicati con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, in relazione alla detta certificazione si sono limitati a dedurre di averla "esibita nel corso del giudizio"; i ricorrenti incidentali non hanno altresì adempiuto all’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, tra i cui contenuti rientra, come chiarito dalle sezioni unite nella pronuncia 28547/088 (e vedi le successive a sezioni semplici, 22303/08 e 6937/2010), anche l’individuazione della sede processuale nella quale l’atto o il documento è esaminabile in sede di legittimità, in quanto prodotto ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (che prescrive il diverso onere di produzione a pena di improcedibilità).

Quanto all’assunto dei ricorrenti incidentali di avere conseguito il condono edilizio per il formarsi del silenzio assenso, va rilevato che di tale assunto la sentenza non fa menzione nè nella parte espositiva nè nella motivazione, per cui, per evitare la pronuncia di inammissibilità del motivo, la parte avrebbe dovuto anzitutto prospettare di aver formulato e documentato l’assunto nel grado di merito, non potendo per la prima volta in sede di legittimità prospettarsi questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio, per cui resta preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande ed eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere in giudizio e prospettino,comunque, questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle precedenti fasi di merito,anche se le questioni proposte non integrino delle eccezioni in senso proprio e consistano invece in mere contestazioni difensive, involgenti comunque accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, perchè non richiesto (così le pronunce 5845/00, 5809/99, 4852/99).

Ed invero, l’istituto invocato dai ricorrenti incidentali non è applicabile automaticamente per il decorso del termine indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 37, convertito nella L. n. 326 del 2003, dalla presentazione dell’istanza e dal pagamento dell’oblazione, senza risposta dal Comune, ma richiede la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla L. n. 47 del 1985, art. 31, e segg. e del cit. D.L. n. 269, art. 32, comma 27. 4.2.- Il secondo motivo del ricorso incidentale va respinto.

Si deve a riguardo rilevare che nell’atto introduttivo del giudizio, esaminabile direttamente da questa Corte, atteso il vizio denunciato, gli attori D.F. e R. in via principale chiedevano la determinazione della giusta indennità in dipendenza della procedura espropriativa indicata, pari al valore venale dell’intero, ed in via di subordine, instavano per il calcolo delle indennità dovute per il terreno sulla scorta del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 e per il fabbricato sulla scorta del valore venale, tenendo conto anche della diminuzione di valore, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40, della parte restante non espropriata, pari ad are 16,58…": la Corte del merito ha accolto la domanda principale, determinando l’indennità di esproprio in base al valore venale dell’intero, per cui è rimasta assorbita la domanda subordinata, che correttamente non è stata pertanto esaminata.

5.1.- Conclusivamente, in accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, respinti il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e va rinviata la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvedere anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, respinge il terzo motivo; respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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