Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38539

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di C.M., S.P. ed altri, indagati per il reato di cui all’art. 648 bis c.p.;

il GIP presso il Tribunale di Foggia, in data 19.01.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo del terreno su cui sorgeva l’attività commerciale "Centro Ricambi veicoli industriali di Marinaro Cristofaro", utilizzato per compiere stabilmente operazioni di riciclaggio;

in data 27.10.2010, la ricorrente C.M. nella qualità di terzo proprietario avanzava al Gip istanza di dissequestro e restituzione del terreno in oggetto deducendo il verificarsi di fatti nuovi e cioè: -la caducazione del rapporto contrattuale con il M. per sopravvenuta risoluzione della locazione del terreno e: -la cessazione dell’attività commerciale del M. stesso;

Avverso il rigetto del Gip, la C. proponeva appello dinanzi al Tribunale di riesame di Foggia che respingeva il gravame con provvedimento del 18.11.2010;

Ricorre per cassazione la C.M. a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)-Con il primo motivo il ricorrente censura l’ordinanza per violazione dell’art. 321 c.p.p., avendo omesso di considerare che la risoluzione del contratto di locazione e la cessazione dell’attività del centro ricambi comportava l’eliminazione del "periculum" non essendo più possibile per il M. compiere altre attività delittuose sull’area in questione;

2)-La motivazione era comunque da censurare per avere escluso la buona fede della C. sulla scorta dell’omissione di diligenza nel controllare l’attività che il M. svolgeva sul terreno concesso in locazione;

-a parere del ricorrente si trattava di una motivazione illogica perchè la ricorrente era estranea ai reati ascritti al M. C. e non aveva alcun potere per controllare l’attività da questi svolta nel terreno;

3)-mancavano quindi le condizioni per procedere ad un’eventuale confisca facoltativa del terreno appartenente al terzo con conseguente obbligo di dissequestro del bene;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato abbia respinto l’appello nonostante fosse evidente il venir meno dell’elemento del "periculum" per il fatto che il M. non aveva più la disponibilità dell’area e nonostante che il bene non fosse confiscabile in quanto appartenente a terzi, ma il motivo non coglie nel segno perchè trascura di considerare che il Tribunale, pur considerando la circostanza dedotta, ha ritenuto di mantenere ugualmente il sequestro sulla scorta della possibile confisca del bene.

Si tratta di una motivazione in linea con la Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per il quale, nel caso di confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1, l’applicazione della misura è esclusa quando la cosa destinata a commettere il reato appartenga a persona estranea al reato stesso, ma l’onere di provare una siffatta preclusione grava sull’interessato, il quale dunque deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l’estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest’ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito della cosa, così che, allorchè non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l’autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell’illecito, la confisca del bene è legittima. (Cass. Pen. Sez. 6, 08.07.2004 n. 37888-conf. Cass. Sez. 1, 13.06.2001 n. 34019).

Il Tribunale motiva il rigetto anche riguardo all’elemento della negligenza, osservando che la C. è strettamente imparentata con gli imputati e pertanto il suo comportamento poteva qualificarsi come negligente in quanto del tutto indifferente al compimento, in quel fondo, di attività illecite che, essendo commesse dal marito e dal fratello, non potevano esserle ignote, circostanza quest’ultima puntualmente segnalata dal Gip nel provvedimento esaminato dal Tribunale.

Alla luce della motivazione del Tribunale riguardo alla possibile confisca del bene restano superate le deduzioni riguardo all’attualità del "periculum" di cui al ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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