T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 23-11-2011, n. 9202

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 28 giugno 2011e depositato il successivo 21 luglio, i ricorrenti impugnano il silenzio rifiuto formatosi in data 29 maggio 2011 sulla richiesta di accesso, volta a conoscere il conteggio analitico delle somme ad essi corrisposte a titolo di trattamento stipendiale a partire dal gennaio 2005 sino ad oggi, giusta i provvedimenti emanati per l’adeguamento stipendiale annuale e biennale in forza dei DD.P.R. nn. 221 del 2006; 171 del 2007; 52 del 2009 e 90 del 2010.

Riferiscono di aver inoltrato domande di accesso in data 29 aprile e 2 e 3 maggio 2011 volte ad ottenere i conteggi relativi al proprio trattamento economico, al lordo di tutti gli adeguamenti stipendiali operati e da operare negli anni dal gennaio 2005 sino alla data di rilascio, nonché hanno chiesto di conoscere gli importi a sé stanti in forza della normativa che ha istituito il F.E.S.I., Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali riservato alle FF.AA. dal d.P.R. n. 171 del 2007.

All’uopo deducono:

1. interesse concreto dei ricorrenti ed obblighi dell’Amministrazione datrice di lavoro alla luce della normativa riguardante il trattamento economico loro spettante; illegittima inerzia della C.R.I.;

2. violazione delle norme regolanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Risarcimento danni per illegittimità dell’azione amministrativa e del silenzio rifiuto.

Applicabilità dell’art. 96 c.p.c. II e III comma, anche alla luce dell’art. 30 c.p.a.

L’Amministrazione intimata, in data 5 novembre 2011, ha depositato le comunicazioni con le quali i ricorrenti sono stati autorizzati a recarsi presso gli Uffici per l’accesso agli archivi dei documenti amministrativi che interessano.

Nell’odierna Camera di Consiglio il difensore dei ricorrenti ha chiesto che la causa venga decisa ed ha depositato varia documentazione acquisita a seguito di accesso, nella quale sono compresi i verbali del 4 novembre 2011, secondo cui non esiste documentazione relativa ai calcoli o pagamenti degli arretrati dovuti per contratto.

In proposito osserva il Collegio che, avendo la CRI consentito l’accesso ai documenti, è venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso.

Ove poi gli interessati intendano contestare il contenuto dei menzionati verbali del 4 novembre 2011, in ordine alle affermazioni in essi contenute, dovranno censurare tali atti con autonome impugnative.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse..

Le spese possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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