T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 23-11-2011, n. 9199

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16 giugno 2010 e depositato il successivo 23 giugno, i ricorrenti, componenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, impugnano il silenzio formatosi sull’atto del 7 giugno 2010, volto ad ottenere l’adozione del provvedimento previsto dal D.M. Salute 5 luglio 2002 (art. 9) e D.M. Salute 24 settembre 2008 (art. 4) per la determinazione dei compensi spettanti agli istanti in qualità di membri della Commissione predetta.

Riferiscono, per l’appunto, che la Commissione ha regolarmente svolto, sin dalla sua costituzione, i compiti affidati con notevole impegno degli istanti nel corso degli anni di mandato senza, tuttavia, ricevere alcun compenso né rimborso spese, malgrado l’art. 92, comma 5, della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) abbia disposto che i componenti della Commissione hanno titolo ad un compenso, nonché al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione medesima, i cui importi devono essere recuperati dai contributi per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di formazione continua.

I decreti del Ministero della Salute con cui i ricorrenti sono stati nominati componenti della citata Commissione hanno demandato la determinazione del compenso ad un separato provvedimento, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che a tutt’oggi non risulta adottato.

Quindi, con atto notificato il 16 giugno 2011 hanno adito questo Tribunale affinché venga dichiarata la illegittimità del silenzio serbato dai predetti Dicasteri sulla loro richiesta di adozione del provvedimento di determinazione del compenso agli stessi dovuto quali componenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio e, in particolare, il Ministero della Salute ha precisato che:

a. il rimborso delle spese sostenute dai componenti per la partecipazione ai lavori della Commissione è stato sempre puntualmente corrisposto, sulla base della richiesta documentale presentata dagli interessati e in base alle tariffe previste dai rimborsi per le missioni dei dipendenti pubblici;

b. per il compenso, in ragione delle modifiche intervenute nel tempo vi è stata necessità di riconsiderare i provvedimenti. Gli interessati sono stati tutti informati delle procedure poste in essere e dei relativi decreti sottoposti via via alla firma dei vari Ministri e poi ritirati e modificati.

Alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto del presente gravame è il silenzio formatosi sull’atto del 7 giugno 2010, volto ad ottenere l’adozione del provvedimento previsto dai decreti del Ministero della Salute 5 luglio 2000, 5 luglio 2002 e 24 settembre 2008 per la determinazione dei compensi spettanti agli istanti in qualità di membri della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Il ricorso merita accoglimento.

Va premesso che il Ministero della Salute ha chiarito che il rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per la partecipazione ai lavori della Commissione è stato sempre puntualmente corrisposto, sulla base della richiesta documentale presentata dagli interessati e in base alle tariffe previste dai rimborsi per le missioni dei dipendenti pubblici. Ciò non risulta smentito dai ricorrenti, sicché l’interesse permane in relazione al provvedimento per la determinazione del compenso, previsto dai suindicati DD.MM. 5 luglio 2000, 5 luglio 2002 e 24 settembre 2008.

A questo proposito occorre richiamare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste non solo in tutti i casi in cui il diritto di iniziativa procedimentale sia accordato da espresse disposizioni di legge, ma anche allorquando l’interessato sia, più in generale, titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento sia necessario l’esercizio del potere amministrativo.

Nel caso di specie, i ricorrenti sono titolari di una posizione qualificata, in quanto sono stati nominati componenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, i cui decreti di nomina, come sopra specificati, hanno demandato la determinazione del compenso ad un separato provvedimento, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che a tutt’oggi non risulta assunto.

Con istanza in data 7 giugno 2010, i ricorrenti hanno, quindi, diffidato le Amministrazioni interessate all’adozione del provvedimento previsto in particolare dai D.M. Salute 5 luglio 2002 (art. 9) e D.M. Salute 24 settembre 2008 (art. 4) per la determinazione dei compensi spettanti agli istanti in qualità di membri della Commissione predetta.

Come noto, l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso".

Dal dato letterale della disposizione emerge che gli interessati possono proporre ricorso – entro un anno dal compiuto inadempimento e senza più bisogno di previa diffida – ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. al fine di ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Nel caso di specie tutte le condizioni richieste sussistono, poiché vi è l’obbligo delle Amministrazioni intimate (Ministro della Salute e Ministro dell’Economia e delle Finanze) a determinare il compenso dovuto ai componenti della citata Commissione, come stabilito, in particolare, dall’art. 9 del D.M. 5 luglio 2002 e dai decreti che si sono susseguiti.

Tale dovere non risulta essere stato adempiuto, posto che i ricorrenti non hanno ricevuto alcun atto formale assunto dalle predette Amministrazioni.

Tale conclusione non muta anche se si ha riguardo all’approfondita e circostanziata memoria depositata dalla difesa erariale, che ripercorre il gravoso iter procedimentale dovuto alle modifiche legislative intervenute nel tempo, ma che, comunque, a tutt’oggi, non ha trovato l’ auspicata conclusione.

Non possono essere, infatti, condivise le argomentazioni della difesa delle Amministrazioni, secondo cui gli interessati sono stati ben informati delle procedure poste in essere, poiché gli stessi hanno interesse ad ottenere il provvedimento di determinazione del compenso loro dovuto nella qualità di componenti la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, previsto dalla normativa vigente e non ancora intervenuto malgrado il lungo periodo trascorso dalla sua previsione.

Per concludere, deve affermarsi che esiste l’obbligo di concludere il procedimento con atto espresso e motivato (a prescindere dal contenuto dello stesso) da parte degli Enti intimati, in quanto il provvedimento richiesto è espressamente previsto dalla normativa di settore, onde le Amministrazioni interessate, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, devono determinarsi sulla domanda con atto espresso e motivato.

Trattandosi, poi, di attività che richiede l’accertamento di specifici elementi ai fini di una determinazione favorevole, l’ordine di questo Tribunale, conseguente all’accoglimento del ricorso, va limitato al mero esercizio dell’attività provvedimentale, non essendovi spazio, in questa sede, per la pretesa sostanziale vantata. Quest’ultima è, invero, rimessa al momento successivo (ed eventuale) della impugnativa del provvedimento espresso, ove non satisfattivo degli interessi di cui i ricorrenti sono titolari.

Va, dunque, riconosciuta la sussistenza di tutti i presupposti per ritenere accertato il silenzioinadempimento e, per l’effetto, ordinare al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere un provvedimento espresso sulla istanza presentata in data 7 giugno 2010 ed ordina al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *