Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38521

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che V.C. ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25.3.2011, che confermò la sentenza di condanna .pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri il 16.7.2010 per i reati di ricettazione e furto;

Ritenuto che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il V. ha ritualmente rinunciato al ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, commisurata all’effettivo grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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