Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-04-2012, n. 5875 Vincoli di inedificabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 -La Corte di appello di Bari, pronunciando sui gravami proposti, in via principale, dall’Anas e in via incidentale dall’Opera Don Guanella avverso la sentenza del Tribunale di Bari depositata il 24 febbraio 2005, con la quale l’Anas era stata condannata al risarcimento dei danni per appropriazione acquisitiva di un fondo di L.P., G.B., R. e C., anche quali eredi di C.P.C., nonchè dell’Opera Don Guanella, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l’Anas e il Fallimento della S.p.a. Dicorato al pagamento in favore dell’Opera Don Guanella della somma di Euro 480.545,93 per l’occupazione acquisitiva, e di Euro 250.404 per l’occupazione legittima, nonchè, in favore dei L., di Euro 240.272 per occupazione acquisitiva e Euro 125.202 per occupazione legittima.

1.1 – Ribadita la giurisdizione dell’AGO; ritenuta la propria competenza, in unico grado, in relazione alla determinazione dell’indennità relativa al periodo di occupazione legittima, rilevato che con l’irreversibile trasformazione del fondo senza che fosse tempestivamente intervenuto il decreto di espropriazione si era realizzato il fenomeno della cd. occupazione acquisitiva, con conseguente diritto dei proprietari al risarcimento del danno, si osservava che il consulente tecnico d’ufficio aveva constatato che una parte del suolo occupato aveva destinazione agricola, ed altra era da ritenersi edificatale, ancorchè soggetta a vincoli di rispetto stradale. A tale riguardo si rilevava come il criterio adottato dal consulente tecnico d’ufficio, che aveva operato una media fra il valore dei terreni contermini – uno edificatorio e l’altro agricolo – non fosse corretto. Tanto premesso, pur richiamandosi l’insegnamento secondo cui non esiste un tertium genus fra aree agricole ed edificabili, si precisava che, ai fini della determinazione de valore dei terreni, si dovesse tener conto della "potenziale commercializzazione dei diritti volumetrici", ancorchè ridotta, a causa del già intervenuto sfruttamento a fini edificatorie di parte delle aree confinanti, nella restante parte non edificabili perchè aventi natura agricola, poteva accedersi a una stima, in via equitativa, del valore, procedendo a un incremento, nella misura del quintuplo, del valore agricolo.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Anas, deducendo nette motivi. Resistono gli eredi L. e l’Opera Don Guanella, che propongono ricorso incidentale, affidato, rispettivamente, ad uno e a due motivi.

Motivi della decisione

2 – Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.

3 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito nella L. n. 359 del 1992. 3.1 – Con il secondo motivo si deduce, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la corte di appello escluso la natura agricola delle arce soggette a vincolo di inedificabilità, nonchè della zona 6, destinata a viabilità. 3.2 – Con il terzo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver escluso la valutazione delle aree secondo il valore agricolo medio, dopo aver affermato la loro inedificabilità e richiamato il principio secondo cui non esiste un tertium genus.

3.3 – Con il quarto motivo, formulandosi idoneo quesito di diritto, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza impugnata proceduto alla liquidazione del pregiudizio, considerando la perdita di "chance", indipendentemente da una domanda della parte.

3.4 – Con il quinto motivo, la questione inerente alla perdita di "chance" viene prospettata come violazione dell’art. 333 c.p.c., in relazione al giudicato formatosi a seguito della mancata proposizione di impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado, che aveva attribuito il valore venale dei beni ablati senza considerare la questione della perdita di "chance". 3.5 – Con il sesto motivo la questione della perdita di "chance" viene prospettata in relazione alla violazione dell’art. 2897 c.c., per essersi valutata la mera cedibilità dei terreni, in assenza di elementi concreti al riguardo dedotti dai proprietari.

3.6 – Con il settimo motivo viene denunciata contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver attribuito la perdita di "chance" in relazione alla cedibilità dei diritti edificatori, affermando al contempo l’insussistenza di soggetti interessati all’acquisto.

4 – Con il primo motivo del ricorso incidentale dell’Opera Don Guanella si deduce violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 55, sostenendosi che il risarcimento del danno non sarebbe stato commisurato al valore del bene.

4.1 – Con il secondo motivo di detto ricorso incidentale si denuncia, in relazione agli aspetti evidenziati nel motivo precedente, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 5 – Con l’unico motivo del ricorso incidentale dei comproprietari L. si deduce motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla determinazione del valore dell’area ablata.

6 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di agosto dell’anno 2008, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis nel codice di procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 6.1 – Il settimo motivo del ricorso principale, l’unico motivo del ricorso incidentale dei L. ed il secondo del ricorso incidentale dell’Opera Don Guanella, non sono conformi a tali disposizioni, atteso che in dette censure, con le quali si deducono vizi motivazionali, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato. Deve, pertanto, rilevarsi la loro inammissibilità. 7 – Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Si sostiene che, poichè la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 90, prevede che le modificazioni introdotte con il precedente comma si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, e, quindi, non nel presente giudizio, dovrebbero trovare applicazione i criteri riduttivi di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. Da una premessa sostanzialmente corretta, relativa all’inapplicabilità al presente giudizio delle modifiche introdotte con la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, viene fatta derivare una conseguenza non condivisibile, in quanto i criteri riduttivi previsti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis non possono applicarsi a seguito della pronuncia di incostituzionalità, ad opera della nota decisione n. 348 del 2007, dei primi due commi di tale disposizione.

8 – Il secondo motivo è fondato. Le aree di rispetto comportano un vincolo assoluto di inedificabilità (Cass., 3 aprile 2009, n. 8121;

Cass., 10 novembre 2008, n. 26899), ragion per cui esse vanno parificate alle aree agricole, senza tener conto di virtuali possibilità di sfruttare gli indici volumetrici. Sotto tale profilo, va richiamato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicchè tale vincolo non ha nè un contenuto propriamente espropriativo, nè può qualificarsi come preordinato all’espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell’indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l’inedificabilità" dell’area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poichè ciò non rende l’area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa (Cass., 6 settembre 2006, n. 19132; v. anche Cass., 25 agosto 2006, n. 18544, in cui si ribadisce l’irrilevanza di un’eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili).

9 – L’accoglimento del motivo in esame, che risulta assorbente rispetto alle censure non esaminate dello stesso ricorso principale e dell’incidentale dell’Opera Don Guanella, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla corte territoriale, che, in diversa composizione, provvederà, oltre al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla ricognizione giuridica delle aree interessate dalla censura sulla base del principio sopra enunciato. A fine vale bene richiamare, l’esigenza di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo al proprietario di dimostrare, sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo, da determinarsi in base al relativo mercato, sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.): semprechè assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il settimo, assorbiti gli altri, compreso il primo motivo del ricorso incidentale dell’Opera Don Guanella. Dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Opera Don Guanella e il ricorso incidentale degli eredi L.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012

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