Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione F.V., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 14.12.2010, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25.11.2009, per il reato di estorsione, gli concesse l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Con il primo motivo lamenta la difesa la mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per non avere ridotto la pena nella misura minima possibile, come sarebbe stato logico in considerazione degli elementi di valutazione del fatto addotti dalla difesa e condivisi dalla Corte; con il secondo motivo, l’omesso esame delle deduzioni difensive volte al riconoscimento dell’ulteriore attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, attesa la modestia del danno patrimoniale cagionato dal reato.

Il ricorso è manifestamene infondato.

Quanto al primo motivo, le deduzioni difensive sono per lo più assertive, l’unico "elemento di valutazione" del fatto rievocato dalla difesa essendo in sostanza la lodevole resipiscenza dell’imputato, peraltro valorizzata dalla Corte territoriale ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6; in ordine al secondo motivo, va rilevato che ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità ( art. 62 c.p., n. 4) in riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perchè lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante in questione (giurisprudenza ormai consolidata: cfr. ex plurimis, con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 629 c.p., Corte di Cassazione 04/03/2008 SEZ. 2 Umina e altri). Del resto, come risulta dai motivi di appello, il risarcimento offerto alla persone offese era stato ben più consistente della somma di Euro 100 estorta ad una delle vittime, comprendendo l’ulteriore esborso di Euro 500 per ciascuna di esse. La palese infondatezza del corrispondente motivo di ricorso, esclude poi il rilievo dell’omissione argomentativa in effetti rilevabile nella sentenza impugnata. (Corte di Cassazione Sez. 4 17/04/2009 Ignone e altri in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato).

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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