T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 23-11-2011, n. 9196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In attuazione dell’art. 65 del CCNL dell’area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del comparto sanità 1.1.199431.12.1997, la ASL di Rieti, in data 17.12.1997, concludeva con le OO.SS un Accordo nel quale, all’art. 6, lett. a) veniva stabilito che: " il criterio fondamentale utilizzato per la valutazione dei risultati raggiunti sarà il confronto tra i volumi di attività svolti nel 1997 a paragone di quelli effettuati nel 1996".

In data 11.2.1998 i ricorrenti contestavano il predetto Accordo, ma la ASL, con deliberazione n. 223 del 20.2.1998 attribuiva in maniera indifferenziata a ciascun dipendente un importo in acconto sul salario di risultato per l’anno 1997.

Con successiva deliberazione n. 562 del 23.4.1998, oggetto del presente gravame, ad integrale recepimento del predetto Accordo del 17.12.1997, veniva determinato il salario di risultato per l’anno 1997, secondo il criterio di cui al predetto art. 6, con la conseguenza che i ricorrenti incardinati nella Unità di Chirurgia II, con produttività istituzionale e carichi di lavoro individuale superiori, o quanto meno eguali, a quelli dei loro colleghi impegnati nella Unità operativa di Chirurgia I, venivano esclusi dal salario di risultato per irrazionalità del criterio applicato.

Ritenendo la deliberazione impugnata gravemente lesiva dei propri interessi, i ricorrenti, con ricorso notificato il 22 giugno 1998 hanno adito questo Tribunale, deducendo:

1. violazione di legge, nella specie l’art. 65, commi 1, 2, 4, 8, del CCNL per la dirigenza medica e veterinaria per il periodo 1.1.199431.12.1997, sottoscritto a seguito del provvedimento del P.C.M. del 12.9.1996.

Assumono i ricorrenti che a fronte delle puntuali prescrizioni volte a determinare la retribuzione di risultato dei dirigenti di I e II livello, illegittimamente gli atti impugnati pongono a base della determinazione della retribuzione di risultato il solo "confronto tra i volumi di attività svolti nel 1997 a paragone di quelli effettuati nel 1996";

2. violazione dell’art. 3, comma 5, della legge n. 537 del 24.12.1993.

Detta disposizione prevede che i carichi di lavoro debbano essere verificati, con cadenza biennale, con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di prestazioni prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione dell’attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in raffronto alla domanda espressa o potenziale.

Tuttavia, non può l’Amministrazione sostenere che, in assenza di progetti da sottoporre a verifica, non vi era altro elemento di valutazione per la determinazione della retribuzione di risultato, poiché un tale elemento era nella disponibilità dell’Azienda proprio nella delibera n. 678 del 29 aprile 1997, relativa ai carichi di lavoro sia istituzionali che individuali rilevati nel triennio pregresso ed approvati dalla Giunta Regionale con delibera n 372 del 17.2.1998;

3. eccesso di potere sotto i profili della illogicità, della omessa e/o erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, della ingiustizia manifesta e del difetto di motivazione.

I ricorrenti già con lettera dell’11.2.1998, in parte rettificata con nota del 16.2.1998, avevano contestato l’Accordo sindacale del 17.12.1997, aggiungendo che avevano provveduto a razionalizzare i rispettivi reparti operativi nell’anno 1996, in anticipo rispetto ad altri che avevano provveduto nel 1997, sicché non potevano rimanere pregiudicati per effetto della delibera impugnata, sottolineando, comunque, che il modo migliore per l’attribuzione dei fondi collegati alla produttività relativa al pregresso, in assenza di progetti da sottoporre a verifica, poteva essere quello di correlarlo alla produttività reale, che emergeva dai risultati oggettivi della gestione aziendale o di reparto per un periodo determinato, dalla quale detrarre il carico di lavoro istituzionale e così determinare, mediante la differenza tra le due, quella maggiore produttività da assumersi in percentuale ai fini della determinazione del salario di risultato.

Tuttavia, tali osservazioni sono state ignorate dall’Azienda e disattese dalla delibera impugnata;

4. Deducono, infine, i ricorrenti la contraddittorietà di comportamento dell’Azienda che emerge dal raffronto tra la delibera impugnata e la precedente n. 223 dl 20.2.1998, con quest’ultima veniva corrisposto anche ai ricorrenti l’acconto sul salario di risultato.

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 4904 del 2011 sono stati disposti incombenti istruttori.

All’Udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa i ricorrenti, tutti dirigenti medici di I e II livello dipendenti della AUSL di Rieti, contestano l’Accordo del 17.12.1997, intercorso tra la predetta AUSL e le OO.SS., con cui veniva determinato il salario di risultato per l’anno 1997, secondo il criterio di cui al predetto art. 6 unitamente alla deliberazione n. 562 del 23.4.1998, di integrale recepimento del predetto Accordo.

E’ utile precisare che l’Accordo in contestazione era valevole solo per il 1997 ed era volto a disciplinare l’istituto della produttività nel periodo transitorio di passaggio tra il previgente sistema delle incentivazioni di cui all’art. 123 d.P.R. n. 384 del 1990 ed il nuovo sistema basato sulla metodologia budgetaria di cui all’art. 65 CCNL sottoscritto il 5.12.1996, rispettando il criterio, ai fini della valutazione della produttività, delle prestazioni complessive prodotte dall’equipe, secondo le modalità operative e pone quale criterio per la valutazione dei risultati raggiunti quello del confronto fra i volumi di attività svolti nel 1997 e quelli effettuati nel 1996; il cui risultato veniva destinato per il 60% alla retribuzione del mantenimento delle attività e per il 40% alla retribuzione dell’incremento di attività.

L’art. 65 del C.C.N.L., sottoscritto il 5 dicembre 1996, al p. 3, prevede che "Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultato dovranno, comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l’applicazione dell’istituto di incentivazione sub. I di cui all’art. 123 del d.P.R. n. 384 del 1990, lett. a) (…)".

La norma, quindi, individua la produttività quale criterio di valutazione, secondo parametri definiti, possibili di integrazione dalla contrattazione decentrata.

A sua volta, l’art. 123 del d.P.R. n. 384 del 1990, p. a), indica quale criterio per la valutazione della produttività il rapporto tra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus orario, in relazione alla consistenza dei posti in organico coperti.

Da tali disposizioni deriva che la valutazione viene effettuata sulla produttività, vale a dire sulla base delle prestazioni rese complessivamente dall’Unità Operativa, secondo indici obiettivi.

D’altro canto, l’art. 7 del CCNL 1994/97 rimetteva alla disponibilità delle parti contrattuali di stabilire i sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti. Sicché, sulla base di tale norma, le parti contrattuali hanno definito l’Accordo del 17 dicembre 1997.

Alla luce di tale iter formativo non appare al Collegio che l’operato dell’Amministrazione sia affetta dai vizi denunciati.

Invero, le tesi dei ricorrenti operano una inammissibile prospettazione di una interpretazione delle norme contraria a quella adottata congiuntamente dall’Amministrazione resistente e dalle OO.SS.

In proposito i ricorrenti richiamano il criterio di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 537 del 1993 in materia di verifica periodica dei carichi di lavoro, in particolare, la produttività dell’anno 1997, che avrebbe dovuto costituire un criterio valido.

Sennonché, come osservato dall’Amministrazione resistente, la norma sopra richiamata aveva finalità diverse, volte alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie, senza alcuna attinenza con gli obiettivi perseguiti dall’Accordo contestato e, ancor prima, dalle norme del CCNL concernenti la produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del SSN, che hanno come obiettivo il miglioramento organizzativo, finalizzato al conseguimento di un più elevato livello di efficienza.

Il problema dei carichi di lavoro, che come detto, non costituiva l’oggetto dell’Accordo stesso, tuttavia, è stato ricondotto dal predetto Accordo nell’ambito della remunerazione del lavoro straordinario, poiché quella parte dello straordinario effettuato nel 1997 che aveva contribuito al raggiungimento dei risultati veniva compensato con una somma forfettaria, mentre, per la restante parte, non finalizzata al raggiungimento dei risultati, veniva liquidato fino a concorrenza dell’apposito fondo destinato al trattamento accessorio in misura proporzionale alle ore effettuate da ciascun dipendente: "le ore non liquidate a causa dell’esaurimento del fondo saranno recuperate nel corso del biennio 19981999, tramite un programma da concordare con il Responsabile delle singole unità operative".

Con riferimento alla tabella dimostrativa che i ricorrenti producono in ricorso, si osserva che – come correttamente dedotto dalla AUSL di Rieti – l’Azienda era impegnata a valutare la produttività di ogni singola equipe e non ad effettuare una valutazione comparata delle performances delle singole equipe. Inoltre, il dato degli organici riportato in tabella si riferisce, come precisato dalla AUSL, ai soli dirigenti medici e non alle equipes nella loro interezza, risultando, peraltro errato, poiché dalla deliberazione n. 562 del 1998 si rileva che l’equipe della U.O.C. di Chirurgia I era formata nel 1997 da 27 unità, di cui 6 medici (compreso il Primario); mentre l’equipe di Chirurgia II era formata da 21 unità nello stesso anno, di cui 7 medici (compreso il Primario). La diversità di organico tra le due unità ha comportato in base all’Accordo 17 dicembre 1997 che ai fini della valutazione del risultato, si sia tenuto conto anche dei dati relativi agli organici presenti. In particolare, per la U.O.C. di Chirurgia II, essendosi verificato un decremento del personale di circa il 20%, il punteggio ottenuto veniva rivalutato del 9% (cfr. tabella, allegata alla deliberazione n, 562 del 1998, relativa alla Chirurgia generale II); mentre per l’unità Chirurgia I i punti non sono stati rivalutati, essendo rimasto invariato il personale.

Giova, infine, precisare che nella valutazione delle due unità di Chirurgia l’Accordo prevedeva, tra gli indicatori di attività per i reparti ospedalieri i punti DRG complessivamente prodotti abbattuti della percentuale di incremento dei ricoveri ripetuti e, per i reparti chirurgici, della percentuale di riduzione del tasso operatorio. In base a tali criteri, la U.O.C. Chirurgia II, avendo diminuito i ricoveri ripetuti e, nel contempo, incrementato il tasso operatorio tra il 1996 e 1997, ha ottenuto un incremento dei punti DRG. Al contrario, la U.O.C. di Chirurgia I, avendo aumentato i ricoveri ripetuti tra il 1996 e 1997 ha subito una decurtazione dei punti DRG che, invece, sono stati incrementati in relazione all’incremento del tasso operatorio (cfr. schede allegato alla DGR n. 562 del 1998).

Infine, è utile precisare che per le Unità Operative cui appartengono i ricorrenti (Chirurgia II, Radiologia, Laboratorio analisi e Gatroenterologia) la valutazione dei risultati evidenziava il raggiungimento degli obiettivi di "mantenimento" ma non quelli di "incremento", sicchè hanno ottenuto la retribuzione di risultato nella misura del 60%, ma non il restante 40%, destinato all’incremento.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Stante il lungo tempo trascorso per la definizione della vicenda, il Collegio reputa equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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