Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38519

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.V. e T.P. impugnano per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, del 23.02.2010 che aveva confermato la decisione emessa li 04.10.2007 dal Tribunale di Torre Annunziata di condanna dei predetti perchè riconosciuti colpevoli di concorso nei delitti. a)-di rapina aggravata e consumata in danno del supermercato "Sunrise Supermercato srl" ove si erano impossessati di Euro 870 mediante la minaccia di due pistole impugnate dallo S. mentre la T. attendeva all’esterno su un ciclomotore con il quale entrambi si davano a tempestiva fuga;

b)-di rapina aggravata tentata in danno del supermercato "Deco";

In Castellammare di Stabia in data 09.10.2006;

-al termine del giudizio di primo grado, concesse alla sola T. le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed applicato l’aumento per la recidiva a carico dello S., unificati i reati con il vincolo della continuazione, lo S. veniva condannato alla pena di anni 10 di reclusione e la T. alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 900 di multa;

nei motivi del ricorso per cassazione si deduce.

– S.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). l)-il ricorrente censura la decisione impugnata per avere omesso di considerare l’inattendibilità degli esiti delle ricognizioni di persona atteso che tutti i testi avevano precisato che il rapinatore aveva il braccio sinistro offeso mentre successivamente, nel riconoscere lo S., avevano preso atto che il braccio impedito era quello destro;

2)-la motivazione era da censurare per incompletezza non avendo esaminato i motivi di appello relativi:

-alla circostanza che nessuno dei testi aveva riferito dell’assenza di un incisivo superiore, menomazione presente nello S.;

-alle contraddizioni dei testi riguardo all’uso del casco e degli occhiali;

-alle discrasie concernenti la deposizione del teste A. che descrive la donna con i capelli neri e lisci mentre dalla foto segnaletica della T. emergerebbe che costei ha i capelli ricci;

-alle discrasie relative alle dichiarazioni del maresciallo M. sul giubbino indossato dal rapinatore;

3)-Il ricorrente censura inoltre la motivazione di illogicità per avere acriticamente recepito le risultanze della perizia medica senza considerare che, al contrario, le affezioni da cui è affetto lo S., evidenziate dal Consulente di parte, gli impedivano i movimenti che i testi attribuiscono al rapinatore;

-all’uopo il ricorrente indica le affezioni da cui è afflitto e gli esiti dei ricoveri ospedalieri;

4)-la sentenza sarebbe nulla per violazione dell’art. 442 c.p.p. per avere omesso di sindacare, ai fini dell’eventuale applicazione della diminuente per il rito, la legittimità del diniego del Tribunale sulla richiesta dell’imputato di giudizio abbreviato condizionato all’audizione di alcuni testimoni;

5)-la sentenza sarebbe affetta da nullità anche per avere omesso di assumere una prova decisiva individuata nella video-cassetta di sorveglianza registrata in data 09.10.2006 dalle ore 20 alle ore 21 preso la stazione AGIP di Viale Europa di Castellammare di Stabia ove lo S. trovatasi a bordo della sua autovettura per fare rifornimento di carburante;

6)-infine la decisione sarebbe priva di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

T.;

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)-la ricorrente censura la motivazione per avere ritenuto la sua partecipazione alle rapine trascurando illogicamente di considerare che l’unico elemento a suo carico rinveniva dal riconoscimento effettuato dal teste A., prova però inidonea a fondare un’affermazione di responsabilità perchè contraddetta dalle dichiarazioni degli altri testi, che mai avevano fratto cenno ad un complice del rapinatore; all’uopo richiama la testimonianza di D. C. che, pur avendo inseguito il rapinatore fuori del suo esercizio, non riferisce nè di complici nè di ciclomotori;

2)- la sentenza sarebbe nulla per violazione dell’art. 442 c.p.p. per avere omesso di sindacare, ai fini dell’eventuale applicazione della diminuente per il rito, la legittimità del diniego del Tribunale sulla richiesta dell’imputato di giudizio abbreviato condizionato all’audizione di alcuni testimoni;

CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

Al contrario di quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla penale responsabilità di entrambi gli imputati, avendo osservato:

-che lo S. venne riconosciuto dai testi: So.Ca., D.C.C., D.S.R., A.M.;

-che la T. venne riconosciuta dal teste A., che la indicò come guidatrice della "vespa" usata dai rapinatori per darsi alla fuga;

-che tali testi erano attendibili, attesa la sostanziale convergenza delle varie deposizioni ed atteso il riscontro oggettivo che entrambi gli imputati erano stati visti insieme dai carabinieri qualche ora dopo i fatti.

I ricorrenti contestano la ricostruzione operata dai giudici del merito osservando – che lo S. era portatore di gravi infermità ortopediche sicchè non poteva compiere i gesti e la fuga descritta dai testimoni;

-che i riconoscimenti erano inattendibili avendo i testi indicato un rapinatore impedito al braccio sinistro mentre lo S. era impedito al braccio destro;

-che anche il riconoscimento della T. era inattendibile perchè descritta dall’ A. con i capelli lisci mentre li aveva ricci, ma si tratta di motivi che non colgono nel segno in quanto trascurano del tutto di considerare la congrua motivazione adottata dalla Corte territoriale riguardo ad ognuna delle questioni;

in effetti la motivazione è esaustiva avendo osservato:

-che l’errore sul braccio impedito e sui capelli era spiegabile con la concitazione del momento e con la brevità dei contatti tra i rapinatori ed i testi;

-che, per converso, tali incertezze non erano sufficienti a negare attendibilità alle ricognizioni operate, che si riscontravano reciprocamente e con gli accertamenti operati dai carabinieri.

Si tratta di una motivazione del tutto congrua, perchè aderente ai fatti di causa e perchè immune da illogicità evidenti; per converso, le deduzioni difensive si risolvono in valutazioni – in fatto – fondate su interpretazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Tali principi evidenziano la manifesta infondatezza del ricorso anche riguardo alle censure mosse alla motivazione riguardo alla possibilità dello S. di muoversi con agilità, in quanto i motivi trascurano di considerare che, in adesione ad un preciso motivo di appello, la Corte di appello aveva sottoposto l’imputato a perizia medica di ufficio dalla quale, però, era emersa la piena compatibilità delle sue condizioni fisiche con le gesta compiute dal rapinatore;

-al riguardo la Corte territoriale riporta analiticamente le considerazioni medico-legali fornite dal perito che ha dato prova di avere esaminato anche la documentazione indicata dal Consulente di parte, nonchè le dichiarazioni dei carabinieri che, al momento del fermo, hanno visto lo S. intento alla guida di un’autovettura.

Le censure sulla violazione dell’art. 442 c.p.p. e quelle sulla mancata acquisizione della prova decisiva della videocassetta presso la stazione Agip sono inammissibili perchè non proposte nei motivi di appello;

in particolare, la richiesta sulla riduzione di pena per il rito abbreviato, sebbene formulata in primo grado, non è stata rinnovata in sede di motivi di appello nè risulta formulata nel corso del giudizio di secondo grado e nemmeno nell’udienza di discussione del 23.02.2010, e, del pari, sebbene nei motivi di appello si chieda la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale relativamente alla perizia sullo S., nulla si dice riguardo all’acquisizione della videocassetta;

ne deriva l’inammissibilità in questa sede di tali motivi atteso che l’effetto devolutivo dell’impugnazione in appello ex art. 597 c.p.p., comma 1, ha circoscritto la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, (Cass. Pen. Sez. 2, 03.12.2010 n. 3593) sicchè gli stessi non possono essere utilmente proposti in questa sede di legittimità.

Parimenti manifestamente infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, avanzati dallo S., atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; invero, riguardo alla pena si è richiamata la gravità dei fatti e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006, n. 32290).

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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