T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., 23-11-2011, n. 1596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe l’odierna parte ricorrente, quale capo squadra dei vigili del fuoco in servizio dal 10\3\1983, esponeva di esser stato colto da malore in data 26\1\2009 a seguito del quale, dopo il ricovero, trascorreva un periodo di convalescenza pari a 87 giorni. Al termine di tale periodo la commissione medico ospedaliera di La Spezia esprimeva un giudizio di idoneità parziale al servizio operativo; a seguito delle contestazioni mosse dall’esponente, la commissione medica di seconda istanza di Milano con la determinazione qui impugnata esprimeva il seguente giudizio medico legale: temporaneamente inabile al ruolo t.o. in forma parziale, idoneo alle attività tecnico operative con esclusione dal servizio tecnico urgente di soccorso per mesi sei in quanto affetto da pregresso infarto i.m.a. non q.

Avverso tale determinazione venivano quindi dedotte le seguenti censure:

– violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 e difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità, sotto diversi profili, in specie per mancanza di adeguata autonoma valutazione da parte della c.m.o. di 2 istanza nonché per contrasto con gli elementi emersi da perizie di parte.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza cautelare n. 506\2009 veniva respinta la domanda cautelare.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 128 del 2011 veniva disposta verificazione presso un diverso organo tecnico.

Alla pubblica udienza del 10\11\2011 la causa passava in decisione.

Preliminarmente è infondata l’eccezione di tardività del gravame, sia per l’azione di annullamento a fronte dell’epoca di adozione (22\9\2009) e contestuale notifica del provvedimento concretamente lesivo, sia per la restante parte in quanto avente ad oggetto una domanda altresì di accertamento del diritto alla riammissione in servizio.

Il ricorso peraltro è infondato nel merito.

In proposito assumono rilievo dirimente gli esiti istruttori della disposta verificazione, all’esito della quale risulta, per il periodo preso in questione dal provvedimento contestato (l’unico rilevante ai fini di causa), confermata la valutazione oggetto di contestazione, sia negli esiti che in relazione ai periodi.

In generale, come noto, secondo la costante opinione giurisprudenziale il giudizio espresso dalle commissioni costituisce espressione tipica di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, la logicità di questa e la congruenza delle conclusioni, riassunti nei profili del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza (cfr. ex multis Consiglio Stato , sez. IV, 3 marzo 2009 , n. 1198 e sez. III, 20 gennaio 2010 , n. 1935).

Nel caso di specie, a fronte degli elementi tecnici forniti da parte ricorrente si è approfondito il sindacato ai limiti estremi di quanto consentito dal predetto orientamento, disponendo una nuova verificazione, gli esiti della quale, peraltro, hanno confermato la congruità della valutazione contestata e, conseguentemente, l’infondatezza dei vizi dedotti. In proposito, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente in sede di discussione, la diversità dell’organo chiamato a svolgere la verificazione, nonché la relativa competenza specifica, ne escludono le perplessità in termini di idoneità, come peraltro confermato dalla profondità degli esami e della considerazioni svolte in sede di verificazione; peraltro, tali esiti non sono stati neppure oggetto di specifica contestazione da parte della difesa ricorrente, cosicchè anche sotto tale profilo agli stessi deve farsi pieno rinvio.

Sussistono giusti motivi, anche a fronte della natura degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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