Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38746

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8 novembre 2002 il Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio – dichiarava R.P. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di G.A. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, con i doppi benefici, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000 per ciascuna delle stesse e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa liquidate in Euro 1500,00 per ciascuna parte.

Al R. era stato contestato il reato di cui all’art. 589 cod. pen. perchè, in data 26.06.1999, durante una manovra di svolta a sinistra con la sua autovettura, non segnalava con sufficiente anticipo tale sua intenzione, con ciò rendendo inevitabile l’impatto con il suo mezzo a G.A., che proveniva alla guida di un motoveicolo nella sua stessa direzione di marcia e che si stava accingendo a sorpassarlo a sinistra e, in conseguenza di tale sua condotta, cagionava per colpa, nonchè con violazione dell’art. 140 C.d.S. e art. 154 C.d.S., comma 3, lett. b), la morte dello stesso G.A..

Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto appello sia il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, sia l’imputato.

La Corte di Appello di Brescia in data 9.11.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, sospendeva la patente di guida di R. C. per la durata di mesi due; dichiarate concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, confermava la pena inflitta a R.P.; confermava nel resto e condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso la predetta sentenza R.P., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per il seguente motivo:

motivazione contraddittoria e manifestamente illogica ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) relativamente all’omicidio colposo.

Secondo il ricorrente l’istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito la prova certa della sua responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo, in quanto il giudice di primo grado l’aveva condannato aderendo esclusivamente alla ricostruzione cinematica effettuata dal consulente del Pubblico Ministero, senza tenere in alcuna considerazione le osservazioni e risultanze a cui era pervenuto il consulente tecnico dell’imputato che, ad avviso della difesa del R., erano maggiormente fondate. Secondo il ricorrente infatti doveva attribuirsi al motociclista una velocità molto superiore a quella stimata dal giudice di primo grado, mentre egli, alla guida della sua autovettura, stava eseguendo a moderata velocità la manovra di accesso all’ingresso carrabile.

Motivi della decisione

Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di R.P. poichè manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e si limita a dolersi del risultato attinto dalla sentenza impugnata accumulando circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito. Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello infatti, con riferimento all’esistenza del nesso causale tra la condotta di guida tenuta da R.P. e l’incidente che ha causato il decesso di G.A., valuta attentamente le emergenze istruttorie e correttamente si sofferma sulla constatazione formulata dal consulente del Pubblico Ministero, ma anche direttamente desumibile dalla visione delle fotografie in atti, che "l’urto del motoveicolo contro l’autovettura non è stato di violenza eccessiva", in quanto l’autovettura dell’imputato non aveva riportato dei danni particolarmente rilevanti, da ciò deducendo correttamente che la moto andò a collidere contro l’autovettura ad una velocità non certamente elevata. Correttamente quindi la sentenza impugnata ha ritenuto che, pur dovendosi addebitare al G. di avere proceduto ad una velocità superiore ai limiti di legge, purtuttavia causa prima dell’incidente che ha provocato il decesso del G. è stato il comportamento dell’imputato che ha posto in essere una manovra perturbativa della circolazione stradale, allorquando ha effettuato una conversione a sinistra per accedere a uno spazio privato, senza essersi previamente accertato di poterla fare in condizioni di assoluta sicurezza.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata , nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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