T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2893

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Pavia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente per la presenza di alcune condanne per violazione delle norme sul diritto d’autore.

Il ricorrente impugna il provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 26 del D. Lgs. 286/1998, rubricato (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo), al comma 7bis prevede che la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

La norma appare evidentemente relativa ai rapporti di lavoro autonomo per il tramite dei quali gli stranieri provvedono a commercializzare merci contraffatte.

Tale norma, però, non si applica ai casi di lavoro dipendente, qual è quello che dimostra il ricorrente, oggi impiegato in regola nell’edilizia, fatto che fa ritenere al Collegio che tali condanne appartengano ad una fase della vita del ricorrente ormai superata.

In definitiva quindi il ricorso va accolto e l’atto impugnato va annullato.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto emesso dal Questore della Provincia di Pavia, in data 09.03.2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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