Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5871

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza della CTR – Liguria n. 46/6/10 depositata il 31 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate; la parte privata, soc. Nuova Pallare, resiste con controricorso. In via pregiudiziale, la controricorrente eccepisce la tardività del ricorso per essere stato notificato il 2 agosto 2010 a fronte della notifica della sentenza d’appello effettuata il 6 maggio 2010 (art. 51 proc. trib.).

L’eccezione è fondata.

Il ricorso erariale indica che la sentenza d’appello è stata depositata il 31 marzo 2010, tace sull’avvenuta notificazione della decisione e riporta la dicitura "si notifichi entro il 30/7/2010".

Com’è noto, incombe alla parte cui sia stato notificato un atto d’impugnazione entro il termine "lungo", qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine "breve" e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza.

A tal fine è necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti (C. 7761/11). Nella specie, già dalla copia della sentenza impugnata prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente, risulta che essa è stata spedita all’Agenzia delle entrate, legittimamente presso la sede di Savona (C. 8507/10), il 4 maggio 2010 (data del timbro postale ivi apposto) con le modalità indicate nel novellato art. 38 proc. trib. (D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a).

Alla copia della sentenza d’appello, inserita nel fascicolo della contro ricorrente, è allegato l’avviso di ricevimento, recante la data di consegna del plico alla controparte del 6 maggio 2010.

Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna nei termini dell’atto di gravame all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica (SU 11429/10).

Il timbro in calce al ricorso attesta che la presentazione del ricorso all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica è avvenuta il 29 luglio 2010, allorquando il termine breve era irrimediabilmente spirato.

Nel corso della discussione orale la difesa erariale ha eccepito che la notifica della sentenza d’appello non era stata regolarmente effettuata, atteso che la parte privata si era erroneamente avvalsa della notifica in forma diretta a mezzo di raccomandata, così come previsto dall’art. 38 proc. trib., nel testo novellato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), per la sentenza di primo grado.

Sostiene, invece, che detta disposizione non troverebbe applicazione per la notifica della sentenza d’appello, atteso che le norme speciali del processo tributario non si applicano al giudizio di legittimità; sicchè, stante l’erroneità della notifica della sentenza d’appello, il termine breve non sarebbe affatto decorso e troverebbe, invece, applicazione il termine lungo nella specie ampiamente rispettato.

Il rilievo non è fondato.

Nell’iniziale formulazione dell’art. 38, per la decorrenza del termine breve d’impugnazione, la sentenza d’appello doveva essere necessariamente notificata con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario nei modi previsti dall’art. 137 c.p.c. e segg., (C. 6166/01). La dottrina aveva individuato la ragione giustificatrice di tale rigoroso procedimento notificatorio nella salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio della formazione del giudicato formale sulla sentenza.

Con il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), il legislatore è intervenuto sull’art.38 cit., sostituendo il rinvio all’art. 137 c.p.c. e segg., con il rinvio all’art. 16 proc. trib..

Dunque, a partire dell’entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 proc. trib. anche la consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione di essa, a cura delle parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all’art. 17 proc. trib. e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento. Si tratta, evidentemente, di una norma di semplificazione che, com’è nello spirito del processo tributario, mira ad agevolare l’agire giuridico del Fisco e del contribuente, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo.

Non v’è alcun motivo perchè tale "ratio" semplificativa non possa trovare applicazione anche alla notifica in questione, atteso che si tratta pur sempre di produrre l’effetto di abbreviare la formazione del giudicato formale sulla sentenza. Vale, dunque, il richiamo generale, fatto per il processo tributario d’appello, alle norme dettate per il processo tributario di primo grado, essendo l’art. 38 novellato applicabile senza problemi anche alla notifica della sentenza d’appello e non essendovi ragioni d’incompatibilità con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 546, per il giudizio di secondo grado.

Nè si può invocare l’autonoma disciplina del ricorso per cassazione. E’ vero che procedimento per cassazione, anche se in materia tributaria, resta regolato esclusivamente dalle norme di carattere generale e in particolare dal codice di procedura civile (art. 62 proc. trib.), atteso che la disciplina sul contenzioso tributario di cui al D.Lgs. n. 546, è destinata a operare unicamente nell’ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie (C. 16070/11, sulla inammissibilità del ricorso per cassazione notificato mediante i messi speciali degli uffici finanziari). Però la notifica della sentenza d’appello resta fuori dal giudizio di legittimità, del quale non costituisce neppure una fase introduttiva e/o prodromica, mirando detta notifica solo alla più celere formazione del giudicato formale sulla decisione d’appello, quale esito ultimo del secondo grado. Accertata la regolare notificazione della sentenza d’appello in data 6 maggio 2010 (racc. A.R.) e accertata la consegna solo il 29 luglio 2010 del ricorso erariale all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, il ricorso medesimo deve essere dichiarato inammissibile, essendo irrimediabilmente spirato il termine breve di sessanta giorni per impugnare la sentenza medesima.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.100 per onorario, oltre agli oneri di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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