Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38745

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 gennaio 2009 il tribunale di Milano dichiarava G.L. colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1 e 2 per avere circolato, in Milano in data 4.09.2007, sulla pubblica via alla guida della sua autovettura benchè fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico massimo riscontrato pari a g/1 1,26), provocando un incidente stradale e lo condannava alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda (sospensione della patente di guida per mesi sei).

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17.03.2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza G.L., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all’art. 81 c.p.. Secondo il ricorrente la Corte di appello di Milano erroneamente avrebbe negato l’applicazione della continuazione tra la fattispecie che ci occupa ed altro fatto della stessa specie da lui commesso poco più di due mesi prima in Milano alla guida dello stesso autoveicolo. Secondo il difensore, dal momento che G. L. assume quotidianamente bevande alcoliche in misura eccessiva e nonostante ciò non rinunzia a condurre l’autovettura per far rientro nella sua abitazione, può ben ritenersi che egli commetta i reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

2) Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 59 e per difetto di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale erroneamente aveva negato la sostituzione della pena detentiva dell’arresto con la corrispondente pena pecuniaria L. n. 689 del 1981, ex art. 53, come da lui richiesto, sulla base dei suoi numerosi precedenti penali, anche specifici, che evidenzierebbero la sua particolare proclività a delinquere, dal momento che gli stessi non sarebbero ostativi alla invocata sostituzione.

Motivi della decisione

Il proposto ricorso è palesemente infondato.

Per quanto attiene al primo motivo di ricorso correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la impossibilità di ipotizzare una identità di disegno criminoso tra due reati di guida in stato di ebbrezza alcolica in considerazione della peculiarità della condotta di tale tipo di reato che non sempre implica la consapevolezza del proprio stato di ebbrezza.

Per quanto infine attiene al secondo motivo di ricorso, è assolutamente condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto di non poter concedere al G. la sostituzione della pena detentiva dell’arresto con la corrispondente pena pecuniaria in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali anche specifici che evidenziano la sua particolare proclività a delinquere.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata illogicità della motivazione.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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