T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2891

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per la sussistenza di reati ostativi commessi nel 1999 e nel 2005.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Mancanza di pericolosità sociale per la risalenza dei reati. In merito evidenzia che il Tribunale di Milano ha disposto la riabilitazione del ricorrente in data 01 aprile 2011 e che la condanna più risalente è precedente l’approvazione della legge Bossi fini.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è fondato.

In merito occorre ricordare che la giurisprudenza (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 04 aprile 2011, n. 550; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 71; Consiglio Stato, sez. VI, 03 agosto 2010, n. 5148) riconosce che la riabilitazione, ai sensi dell’art. 179 c.p., estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, tra i quali rientra anche l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno dall’art. 4 comma 3, d.lg. n. 286 del 1998.

In merito alla condanna più risalente la giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 5/12/2008 n. 6024) ha riconosciuto che "nel caso nel quale la fattispecie delittuosa si è consumata, anche relativamente al rapporto processuale penale, sotto l’imperio della previgente normativa, la determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato presuppone pur sempre la considerazione della circostanza che l’interessato "sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato", ai sensi dell’art. 4, comma 3, ultimo periodo del T.U. n. 286/1998, nel testo anteriore alla novella del 2002; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione – in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall’altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno – circa la pericolosità del soggetto e l’idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l’ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato".

Mancando tale valutazione l’atto dev’essere annullato.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tranne per il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate. Dispone la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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