T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2890

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in quanto avrebbe già consumato il periodo legale di permanenza in Italia in caso di disoccupazione.

La ricorrente impugna l’atto affermando che l’amministrazione non ha tenuto conto dei vincoli familiari, dell’inserimento sociale della ricorrente e della durata del suo soggiorno sul territorio italiano.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La ricorrente dimostra in atti di convivere in Italia con tutta la propria famiglia (padre, madre ed una sorella), che è in grado di mantenerla.

A ciò si aggiunge che dalla documentazione in atti risulta un verbale di conciliazione del 23/12/2010 dal quale risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa ma ha percepito reddito solo a seguito della risoluzione di una controversia lavorativa in sede sindacale.

Ciò dimostra che la ricorrente non si trovava in condizione di disoccupazione al momento della decisione bensì che svolgeva attività lavorativa non retribuita per colpa del datore di lavoro.

A ciò si aggiunge che attualmente la ricorrente ha in corso regolare contratto di lavoro come addetta alla ristorazione mediante servizio ai tavoli.

In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento n 3479/2011 Imm.- ID595881 emesso in data 22.08.2011 dal Questore della Provincia di Milano.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che liquida in via forfettaria in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA come per legge. Dispone la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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