Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5869 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 59/5/09, depositata il 15.7.2009, la Commissione Tributaria Regionale di Bari accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento con cui, nei confronti di S.D., veniva rettificato, sulla base dell’applicazione degli studi di settore, il reddito d’impresa dichiarato per l’anno di imposta 2004, in relazione all’attività di "lavori generali di costruzione edifici" da Euro 28.581,00 a Euro 77.858,00.

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente denunciando i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, art. 2729 c.c., in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’ufficio applicato le risultanze dello studio di settore in mancanza di gravi incongruenze tra il dichiarato e le risultanze dello studio;

b) vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la commissione ha recepito acriticamente i dati dell’agenzia senza verificare la congruenza sul piano probatorio, utilizzando dati fattuali asseritamente errati e non veri.

L’agenzia delle entrate si costituiva con controricorso, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15 marzo 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Entrambi i motivi di ricorso, stante la loro connessione logica, vanno trattati congiuntamente.

La necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza, espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, aggiunto dalla Legge di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62 sexies citato, non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009) Peraltro quando il giudice di merito, pur non motivando specificamente al riguardo, tuttavia non rileva il non eccessivo scostamento e, anzi, sia pure implicitamente, avvalora la sussistenza del requisito di legge, stante il divario sussistente tra il dichiarato e le risultanze dello studio di settore, tale rilievo, risolvendosi in una valutazione di merito, non illogica, non è censurabile in sede di legittimità.

Non va , infatti, relegato marginalmente l’ampio riconoscimento per il contribuente della possibilità di prova contraria, anche mediante presunzioni, stante la crescente valorizzazione del contraddittorio e dell’adeguatezza della motivazione come parte fondante ed intrinseca agli atti di accertamento. Nel caso di specie risultano apportati dal contribuente elementi giustificativi, nel corso dell’accertamento, successivamente risultati falsi, a giustificazione dello scostamento dai risultati degli studi di settore, avendo affermato, in sede di contraddittorio, che le incongruenze del reddito dichiarato rispetto a quello scaturente dagli studi di settore doveva essere attribuito esclusivamente al fatto che l’anno 2004 era l’ultimo anno di attività, mentre risulta che l’attività era proseguita anche nel 2005 e 2006 con consistenti ricavi realizzati nel 2005 pari a Euro 272.093,00.

Il contribuente pertanto ha avuto la possibilità di controdedurre in ordine allo scostamento rispetto ai ricavi del settore con la possibilità riconosciuta dalla costante giurisprudenza di questa Corte di ricorrere anche a presunzioni. L’Ufficio, peraltro, ha adempiuto all’obbligo di adeguata motivazione, a fronte dell’unica deduzione del contribuente, rivelatasi non veritiera; gli studi di settore consentono la conoscibilità delle modalità di calcolo dei ricavi, con la previsione di un contraddittorio finalizzato a riconoscere al contribuente la facoltà di giustificare lo scostamento.

Il contribuente non ha evidenziato la sussistenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico- metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima; non ha contestato la correttezza della imputazione al cluster di riferimento; non ha evidenziato cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell’attività, collocando il contribuente al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità.

Va, conseguentemente rigettato il ricorso è il contribuente, in base ai principio di soccombenza, dovrà essere condannato al rimborso delle spese del grado di giudizio a favore della parte intimata, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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