Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38743

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 dicembre 2010 il G.I.P. del Tribunale di Verona dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S. P. in ordine al fatto di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), così modificato l’originario capo di imputazione, perchè lo stesso non è più preveduto dalla legge come reato. Revocava il sequestro preventivo e ordinava la restituzione all’imputato del ciclomotore e del certificato di circolazione. S.P. era originariamente accusato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c) per avere guidato un ciclomotore in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (tasso g/1 pari a 1,56), con l’aggravante di cui al comma 2 sexies art. cit. per avere commesso il fatto alle ore 01,50, in Verona l’8.05.2010.

Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:

illogicità risultante dal testo della sentenza, dalla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui alla lett. a) della norma incriminatrice: violazione ed omessa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c). Secondo il Procuratore Generale ricorrente erroneamente il Giudice aveva ritenuto sussistente la meno grave ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) depenalizzata dalla L. n. 120 del 2010, ritenendo che il tasso alcole alcolemico ipotizzato dall’accusa non potesse dirsi accertato in difetto dell’elemento della concordanza dei due risultati del test alcolemico, secondo il modello prefigurato dall’art. 379 reg. C.d.S.. Il Giudice avrebbe invece dovuto considerare che era stata comunque effettuata una misurazione che conduceva verso la fattispecie di cui alla lett. c) della norma incriminatrice e avrebbe dovuto valutare tale circostanza congiuntamente ai rilievi sintomatologici e allo stato psicofisico in cui si trovava l’imputato al momento del fatto che aveva reso impossibile sottoporlo ad una seconda prova.

Motivi della decisione

Il G.I.P. del Tribunale di Verona ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S.P. perchè ha ritenuto sussistente l’ipotesi criminosa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) che la L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale),innovando la precedente disciplina del Codice della Strada, ha depenalizzato e punito soltanto con una sanzione amministrativa.

Tale modifica normativa non esclude però che lo stato di ubriachezza possa essere provato con indici sintomatici. Peraltro, dal momento che l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a) non costituisce più reato, è necessario che il giudice indichi con chiarezza le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l’ipotesi criminosa di cui alla lett. a), e non già quelle di cui alle lettere b) o c).

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente (cfr. Cass., sez. 4, Sent. n. 48297 del 27.11.2008, Rv. 242392) ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all’art. 186 C.d.S., dal D.L. n. 92 del 2008, art. 4, comma 1, lett. d), conv. con mod. in L. n. 125 del 2008), che lo stato di ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l’ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale; dovrà comunque essere ravvisata l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi.

Pertanto, se si ammette l’accertamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, dovrà ritenersi consentito l’accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall’art. 186 C.d.S..

E ovvio che in tutti i casi in cui, pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravita, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano (in virtù della L. 29 luglio 2010, n. 120 l’ipotesi prevista dall’art. 186 C.d.S., lett. a non è più prevista dalla legge come reato).

Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza,il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, non possa logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori.

Pertanto, nella fattispecie di cui è causa, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale ricorrente, il giudice non poteva limitarsi a considerare sussistente l’ipotesi criminosa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e conseguentemente dichiarare non luogo a procedere per non essere più tale fatto previsto dalla legge come reato, ma avrebbe dovuto considerare che era stata effettuata una misurazione che conduceva verso la lett. c) della norma incriminatrice e avrebbe dovuto valutare tale circostanza unitamente ai rilievi sintomatologici e allo stato psicofisico in cui si trovava l’imputato al momento del fatto, stato che aveva reso impossibile la sua sottoposizione ad una seconda prova.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio al Tribunale di Verona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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