T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2887

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per essere stato assente per oltre un anno dal territorio nazionale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.

L’eccezione è fondata.

Il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 27.6.2011, mentre il ricorso è stato notificato in data 12.10.2011 quando il termine ultimo di sessanta giorni di cui all’art. 41,comma 2, c.p.a. era scaduto in data 11.10.2011.

Il ricorso è pertanto irricevibile.

In virtù della natura in rito della decisione appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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