Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5868 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 88714/10, depositata in data 23.2.2010, la Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva, invece, riconosciuto, sul ricorso del notaio rogante D.G., le agevolazioni fiscali spettanti all’imprenditore agricolo professionale ex D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ritenendo l’amministratore unico imprenditore agricolo professionale.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, la mancanza di prova della sussistenza dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5.

Proponeva ricorso per cassazione il notaio D.G. deducendo i seguenti tre motivi:

a) violazione del principio della correlazione tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alla censura relativa alla qualificazione giuridica dell’atto che, a suo avviso, non costituiva un avviso di liquidazione ma un vero e proprio avviso di accertamento, da notificare al contribuente e non al notaio rogante;

b) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione del principio della correlazione tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo proposto l’Agenzia delle entrate, a fondamento del gravami, due eccezioni nuove e non rilevabili d’ufficio, inammissibili ai sensi del comma 2 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, con riferimento alla pretesa mancanza dell’iscrizione alla relativa gestione previdenziale, al momento della stipula dell’atto, del sig. F., sia in relazione al fatto che, al caso di specie, avrebbe dovuto applicarsi l’aliquota dell’8% prevista dalla tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in luogo dell’aliquota fissa applicata dal notaio;

c) violazione e erronea applicazione della L. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter e dell’art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non essendo richiesto, per le società agricole, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni tributarie, che l’amministratore unico, al momento del rogito, risulti scritto come coltivatore diretto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale Inps essendo il beneficio esteso agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sotto indicati requisiti e che, entro il triennio, producano la relativa certificazione, rilasciata, nel caso di specie in data 28/8/2007 dal Comune di Ronciglione è prodotta, nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria in data 7/2/2008.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15/3/2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La notifica a mezzo del servizio postale – anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante – non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10506 del 08/05/2006; Cass, Sez. 5, sentenza n. 8664 del 15.4.2011).

Nella fattispecie non risulta prodotta copia della ricevuta di notifica, avvenuta a mezzo posta, del ricorso per Cassazione.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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