Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5867 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate, la Soc. Coop. a r.l. Banca di Romano e Santa Caterina Credito Cooperativo- premesso che, pur avendo "la L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1 … disposto la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote IRAP … non … confermative dell’aliquota vigente nel periodo d’imposta 2002 … adottate successivamente al 29 settembre 2002", aveva "cautelativamente versato l’IRAP dovuta (… in relazione alla regione Veneto) per il periodo d’imposta 2003 applicando l’aliquota del 5,25%" (così incrementata, dal 4,25%, dalla L.R. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, art. 2, nell’esercizio della "facoltà prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3") -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 48/05/09 depositata il 28 settembre 2009 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto la quale aveva disatteso, oltre quello dell’Ufficio, il suo appello avverso la decisione (89/02/07) della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che aveva accolto, ma con "applicazione dell’aliquota IRAP del 4,75% in luogo di quella ordinaria del 4,25%", il ricorso con cui essa aveva impugnato il rifiuto espresso dall’Ufficio con atto del "4 dicembre 2006" avverso la sua istanza (del "20 maggio 2005") di rimborso della differenza di imposta (pari a Euro 62.591,00) discendente dall’applicazione della minore aliquota.

L’Agenzia intimata instava per il rigetto dell’impugnazione e spiegava, a sua volta, ricorso incidentale (anch’esso fondato su un solo motivo), al quale la Cooperativa replicava con apposito controricorso.

La banca depositava altresì memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

p. 1. La decisione impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso entrambi i gravami osservando:

– "l’eccezione dell’amministrazione in ordine alla portata" del "D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38" ("che disciplina la restituzione nel caso … di inesistenza … parziale dell’obbligo di versamento") è "infondata" perchè "non è … di rilievo il motivo per cui la banca … abbia preferito fare il versamento del 5,25% … dal momento che la causa petendi del rimborso comunque si inquadra nella parziale inesistenza del debito di imposta");

– "la "sanatoria" disposta dal comma 22 … si riferisce alla tassa automobilistica, ed a questa soltanto", non figurando nella norma "alcun … riferimento alle normative regionali sull’IRAP, dato che la loro applicazione è sospesa, a differenza di quanto previsto per la tassa automobilistica" ("a favore di quest’ultima interpretazione … concorre anche la L. n. 311 del 2004, art. 2, comma 61……");

– "per quanto concerne … l’alternativa 4,75%-4,25% … l’aliquota corretta" è la prima, disposta dal "D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2", sulla quale non influisce "la sospensione di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)" atteso che nell’"intervento operato dalla L.R. n. 34 del 2002, art. 2" ("che intendeva aumentare l’aliquota di un punto percentuale") "appare senza dubbio compresa la più modesta maggiorazione confermativa del dato, 4,75%, già disposto per il 2002". 2. Il ricorso della cooperativa.

La contribuente contesta l’affermazione del giudice di appello secondo cui "l’aliquota corretta" non è "il 4,25% bensì il 4,75%" e denunzia "violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), e della L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2" esponendo che il "sistema temporaneo speciale di aliquote maggiori di quella base", "inderogabilmente" previsto dal "comma 2" detto "per le imprese bancarie" (che "le regioni non potevano variare"), "mediante una progressiva diminuzione", è "venuto meno al termine del periodo d’imposta 2002" per cui nell’anno 2003 era applicabile "l’aliquota ordinaria … del 4,25% sancita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3". 3. Il ricorso incidentale dell’Agenzia.

Questa – assunto che per "la sentenza della Corte Costituzionale n. 381/2004 …" la L. n. 289 del 2002, art. 3 "non ha sospeso gli effetti delle leggi regionali ma ha sospeso il potere normativo delle regioni in materia di IRAP" – denunzia "violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, della L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2, della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), della L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22" sostenendo che "il richiamo alla tassa" con tenuto nel "comma 22" dell’art. 2 detto è "atecnico" e, pertanto, la "disposizione" di tal comma fa "salve tanto le norme adottate in materia di tassa automobilistica quanto quelle in materia di IRAP", in ordina alla quale le "disposizioni non conformi … non potevano essere che quelle sulle maggiorazioni, unica materia in cui le regioni avrebbero potuto intervenire". 4. Le ragioni della decisione.

Il ricorso della banca deve essere accolto; quello dell’Agenzia – perfettamente ammissibile perchè non inficiato da nessuno dei vizi prospettati dalla contribuente; da scrutinare prima in ragione della sua pregiudizialità attesa l’intuibile idoneità dell’eventuale suo fondamento a determinare l’insussistenza del diritto di rimborso e, quindi a rendere inutile l’esame del ricorso principale -, invece, è infondato.

A. L’amministrazione ricorrente, invero, basa la sua censura su di una lettura per così dire monca della norma dettata dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 22, per la quale "nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. b), nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione delta tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonchè, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo" in quanto incentra la sua doglianza sul significato da attribuire al termine "tassa" dell’inciso "l’applicazione della tassa opera" e non considera affatto l’"oggetto" (che ne costituisce anche il limite) della operatività di quella "applicazione" quale indicato dalla norma stessa: questa, infatti, si interessa delle " disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP" emanate dalle regioni "in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale" e investe con il suo dictum unicamente quelle "disposizioni".

La non conformità ("in modo non conforme") delle "disposizioni legislative" nelle materia dette ("tassa automobilistica e di IRAP") ai "poteri… attribuiti in materia dalla normativa statale", quindi, costituisce l’unico, vero oggetto della disposizione statale.

Nel caso l’Agenzia non allega (e, comunque, non si rileva dall’esame della conferente normativa) nessun convincente elemento di non conformità della specifica disposizione della L.R. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, art. 2 ("per l’anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 6 e 7…") alla "normativa statale": il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 3 (istitutivo dell’IRAP), infatti, attribuisce espressamente alle "regioni" la "facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale" a decorrere "dal terzo anno successivo a quello di emanazione" del decreto istitutivo dell’imposta.

La conformità dell’esercizio di tale "facoltà" ai "poteri … attribuiti in materia dalla normativa statale" – trasformandosi tale esercizio nel corrispondente "potere" (come lo qualifica anche l’Agenzia allorchè parla di "potere attribuito dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3") di imporre autoritativamente la variazione deliberata -, inoltre, deve ritenersi confermata dalla "sospensione" ("sono sospesi") della "maggiorazione" de qua disposta dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1 e ribadita dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21essendo intuitivo che si può sospendere solo un potere effettivamente (ancora) sussistente.

Significativamente la Corte Costituzionale (sentenza 14 dicembre 2004 n. 381) – nel "dichiarale) non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21… in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost." -, diversamente da quanto operato con l’ordinanza n. 432 del 2004 nella quale, invece, ha "dichiara(to) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della L.R. Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e della L.R. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri" perchè "successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), la quale, all’art. 2, comma 22, ha previsto che nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica (…) in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni", affermando che "con la suddetta norma, sopravvenuta alla proposizione dei ricorsi, il legislatore statale ha …fatto salve, fino al 1 gennaio 2007, le disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica che non siano conformi con la normativa statale, stabilendo che esse vadano comunque applicate", non ha nemmeno menzionato il "comma 22" nonostante questo considerasse non solo la "tassa automobilistica" ma anche l’"IRAP": pure per giudice delle leggi, quindi, il "comma 22" non ha la latitudine supposta nella doglianza dell’Agenzia; se l’avesse, quel giudice avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere anche in ordine alla "questione di legittimità costituzionale della L. n. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 21" al suo esame.

B. Sull’anticipato fondamento del ricorso principale è sufficiente (a) richiamare il chiaro ed univoco disposto del comma 2 (come modificato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6) dell’art. 45 ("disposizioni transitorie") D.Lgs. n. 446 del 1997 a mente del quale " per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7", quindi ("art. 6") "banche e gli altri enti e società finanziari indicati nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, art. 1", soltanto "per i periodi d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l’aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento" nonchè;

(b) evidenziare il sostanziale riconoscimento di tal fondamento, univocamente contenuto nell’affermazione (pag. 4 del controricorso) dell’Agenzia secondo cui, avendo "la Regione Veneto … aumentato di un punto percentuale all’quota IRAP per l’anno 2003", "l’aliquota applicabile veniva ad essere … del 5,25%".

La certezza (soprattutto perchè testuale) della misura dell’aumento ("un punto") dell’aliquota disposto dalla Regione Veneto toglie fondamento anche all’ulteriore osservazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui nell’"intervento operato dalla L.R. n. 34 del 2002, art. 2… appare senza dubbio compresa la più modesta maggiorazione confermativa del dato, 4,75%, già disposto per il 2002".

L’accertata erroneità giuridica della soluzione data dal giudice di appello all’"alternativa 4,75%-4,25%", quindi, impone di cassare la sentenza gravata.

La causa non necessità di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questa Corte dichiarando spettare alla contribuente il rimborso dell’IRAP corrisposta per l’anno d’imposta 2003 in misura superiore al quattro virgola venticinque per cento (4,25%).

5. Delle spese processuali.

La novità della questione consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara spettare alla contribuente il rimborso dell’IRAP corrisposta per l’anno d’imposta 2003 in misura superiore al quattro virgola venticinque per cento (4,25%); compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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