Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38741

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 febbraio 2009 il Tribunale di Lanciano – sezione distaccata di Atessa – assolveva R.F. dal reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 perchè il fatto non sussiste; revocava il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 28.02.2007.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza datata 6.05.2010, oggetto del presente ricorso, in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 250,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; disponeva la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi uno se non disposta in via amministrativa.

Avverso tale sentenza il R., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione per i seguenti motivi:

1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) con riferimento alla prova che l’imputato fosse alla guida del mezzo e inosservanza di norme processuali ex art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento all’art. 62 c.p.p.. Secondo il ricorrente sarebbe assolutamente censurabile e illogica l’affermazione del giudice di appello che ha ritenuto che la prova che egli era alla guida del mezzo al momento del sinistro era ricavabile dal fatto che non furono trovate dalle forze dell’ordine intervenute altre persone, nè segni che potessero dimostrare la presenza di terzi. Nè potevano essere utilizzate ex art. 62 c.p.p. le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato al momento del fatto, mentre, per quel che attiene al referto medico del Pronto Soccorso, non essendo stato sottoscritto tale documento dall’indagato, non si poteva desumere dallo stesso, in assenza della testimonianza dei medici redigenti tale certificato, la prova che il R. fosse alla guida del mezzo.

2) Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione ed interpretazione della legge penale sostanziale e processuale con riferimento all’utilizzo in giudizio di certificato medico con esito di prelievo ematico effettuato non per fini terapeutici e senza consenso dell’interessato. Osservava sul punto il ricorrente che il prelievo ematico non fu effettuato per motivi terapeutici, ma su richiesta scritta al Pronto Soccorso effettuata dai Carabinieri intervenuti di procedere al prelievo al fine di verificare lo stato di ebbrezza.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che dal documento relativo ai risultati delle analisi cliniche effettuate sull’odierno ricorrente il risultato del prelievo di sangue con riferimento al tasso alcolemico è risultato pari a 0,80 mg/dl. Pertanto il reato di cui il R. si è reso responsabile è quello previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Tanto premesso, si rileva che la L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186 lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *