T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 22.07.08 e depositato il 02.10.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Modena che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava tre motivi di ricorso; il primo lamentava la violazione dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 poiché non si era tenuto conto della lievità del fatto con un giudizio sulla pericolosità in concreto e senza valutare il grado di inserimento sociale del ricorrente.

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241\90 poiché non era stata favorita la partecipazione procedimentale del ricorrente.

Il terzo lamenta la mancata valutazione della condizione di soggiornante di lungo periodo, essendo entrato in Italia dal giugno del 2002.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.10.2008 l’istanza cautelare veniva respinta.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionalità.

Il ricorrente non può essere considerato soggiornante di lungo periodo non avendo ottenuto un permesso per tale tipo di soggiorno conditio sine qua non per poter fruire del regime giuridico in questione non essendo sufficiente la mera lunga permanenza in ITALIA,

Le spese possono essere compensate tenuto conto Di ragioni di equità sociale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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