Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5866

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento ICI per l’anno 2004, per l’importo di Euro 66,21, oltre sanzioni ed interessi per Euro 93, notificatole dal Comune di Veronella in relazione ad area fabbricabile dalla stessa asseritamente posseduta per due mesi.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello della contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, in base all’assorbente rilievo del difetto di motivazione dell’atto impositivo.

Avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La contribuente non si è costituita.

Motivi della decisione

La decisione impugnata è così motivata: "… è noto che l’obbligo di motivazione degli atti di accertamento in materia tributaria, sia in generale che, nello specifico, con riferimento all’i.c.i., e assolto ogni qualvolta l’ente impositore esponga chiaramente le ragioni della pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali, ponendo il contribuente in grado di apprezzarne il merito e quindi di contestarne efficacemente la fondatezza sia in fatto che in diritto.

A tal fine è sufficiente la mera enunciazione dei fatti rilevanti, essendo riservata al giudizio di impugnazione la compiuta illustrazione di tali elementi e della relativa prova, secondo i canoni di cui all’art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 21571 del 2004. n. 22197 del 2004, n. 1150 del 2008). Nel caso in esame mancavano proprio questi elementi minimi, come sottolineato dal contribuente;

difettavano infatti l’indicazione del presupposto di fatto dell’imposta (possesso di un immobile), i dati necessari ad individuarlo (descrizione e dati catastali, ubicazione), la base imponibile (il valore catastale), l’indice di edificabilità.

Difettando tutti questi elementi l’ente impositore aveva gravemente violato il diritto del contribuente ad esercitare il suo diritto alla difesa, non potendo questi comprendere le ragioni della pretesa fiscale".

Tale essendo la motivazione della sentenza impugnata, con l’unico motivo di ricorso, il Comune – deducendo "violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 – sostiene che, poichè la pretesa oggetto dell’accertamento era stata definita in funzione dello stesso valore indicato dalla contribuente in dichiarazione, la contribuente doveva ritenersi certamente in grado di conoscerne gli elementi essenziali dell’atto impugnato.

La doglianza va disattesa.

In mancanza della benchè minima descrizione dell’avviso di accertamento dedotto in controversia, il Comune ricorrente non ha, invero, assolto in proposito l’onere di fornire compiutamente tutti gli elementi necessari a valutare ammissibilità e fondatezza della proposta doglianza già sulla base del ricorso proposto, con conseguente inammissibilità della doglianza medesima per difetto di autosufficienza.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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