Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Bergamo, con sentenza del 13.5.2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S. G. in quanto il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Al S. era stato contestato il reato di cui all’art. 590 c.p. perchè, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, ovvero per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, alla guida della sua autovettura, omettendo di regolare la velocità e di conservare il controllo del veicolo al fine di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento all’arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, considerata l’ora notturna, investiva il pedone D.J. che riportava lesioni personali giudicate guaribili in giorni quaranta.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia che concludeva chiedendo l’annullamento della stessa. Il Procuratore Generale ricorrente censurava l’impugnata sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 152 c.p., in quanto il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che l’omessa comparizione in udienza del querelante costituisca remissione tacita di querela nell’ipotesi in cui sia preceduta dall’avvertimento formulato dal Giudice che la sua assenza all’udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo.

Motivi della decisione

Il proposto motivo di ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 46088 del 30.10.2008, Rv. 241357) nel procedimento davanti al Giudice di Pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M. D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, come appunto nella fattispecie che ci occupa, la mancata comparizione del querelante, pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita di querela, non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, così da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Giudice di Pace di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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