T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 24.09.08 e depositato il 20.10.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava due motivi di ricorso; il primo lamentava la violazione dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché la valutazione della pericolosità non poteva essere automatica dovendosi considerare il ricorrente come soggiornante di lungo periodo e il riscontro sull’inesistenza del datore di lavoro non era stato effettuato tenuto conto di quello che risultava dai pubblici registri.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4.11.2008 veniva rigettata l’istanza cautelare.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non importa valutare la sussistenza o meno di un regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione della pericolosità discrezionalità.

Le spese possono essere compensate per congruità concreta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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