Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5864

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Ici per gli anni 2002 e 2003.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza che, in esito all’appello del Comune, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, nella contumacia dell’appellato.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il contribuente deduce di non aver avuto conoscenza del giudizio di appello se non a seguito alla notifica della correlativa sentenza;

deduce, pertanto, "nullità del procedimento e della sentenza impugnata per nullità/invalidità della notificazione del ricorso in appello, in relazione agli artt. 131 e 149 cod. proc. civ., alla L. 23 febbraio 2006, n. 51 al disposto della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, ed a tutta la normativa correlata".

La doglianza è fondata.

L’esame del plico contenente l’atto di appello spedito in raccomandazione all’appellato, restituito all’appellante "per compiuta giacenza" in data 24.4.2009 e da questi prodotto nel presente giudizio, non reca alcuna certificazione, affidabilmente riferibile all’ufficiale postale, dell’avvenuta comunicazione dell’avviso di giacenza all’interessato (prescritto, anche per le raccomandate ordinarie, dal D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40). D’altro canto – mentre una sottoscrizione per ritiro del plico risulta singolarmente annotata sull’avviso di ricevimento in data 30.4.2009 e, quindi, in tempo successivo a quello della restituzione del plico e dell’avviso al mittente nemmeno il Comune controricorrente sostiene che l’appellato ha provveduto al ritiro del plico nel corso della giacenza.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso. Dovendosi, peraltro, riscontrare (non l’inesistenza, ma) la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello (e di tutti gli atti successivi), la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che provvederà alle dovute rinnovazioni e, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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