T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2882

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 17.10.08 e depositato il 11.11.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava un unico articolato motivo di ricorso che lamentava la violazione dell’art. 5 D.lgs 286\98 poiché il ricorrente lavorava regolarmente ed una sentenza di condanna non definitiva non può essere posta a fondamento di un giudizio di pericolosità né tanto meno farlo ricomprendere tra le persone che possono essere oggetto di misure di prevenzione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18.11.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso anche se all’epoca dell’emanazione del provvedimento la condanna doveva essere passata in giudicato.

Non sono stati forniti elementi per sapere se la condanna sia passata in giudicato, ma in ogni caso la oggettiva gravità del fatto adeguatamente sanzionato giustifica un giudizio di pericolosità sociale che adeguatamente supporta il provvedimento.

Di fronte ad una condotta siffatta non può essere negato un giudizio di pericolosità cghe prescinde dall’inserimento lavorativo del ricorrente poiché per le modalità di commissione del fatto non può escludersi che lo stesso possa commettere reati dello stesso tenore.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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