Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 marzo 2009 il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava G.M.G. colpevole dei reati di cui all’art. 186, comma 2 e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 7 e, concesse le attenuanti generiche,ritenuta la continuazione lo condannava alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 400 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali;

dichiarava detta pena interamente condonata; disponeva la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.

La Corte di appello di Roma, con sentenza datata 25.01.2010, oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, concedeva all’imputato il beneficio della non menzione della condanna, confermava nel resto.

Avverso tale sentenza il G., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione per i seguenti motivi:

l)violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione ed interpretazione della legge penale sostanziale e processuale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6. Sosteneva sul punto il difensore del ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la fondatezza e tempestività dell’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale a giudicare del reato di cui all’art. 187 C.d.S. e conseguentemente avrebbe dovuto rimettere gli atti al Pubblico Ministero, stante la cognizione ratione materiae del Giudice di Pace per tale reato all’epoca della celebrazione del giudizio. Secondo il ricorrente erroneamente era stata riconosciuta la connessione tra i due reati che, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, commi 1 e 2 si ha soltanto nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, in quanto, nella fattispecie che ci occupa, non poteva essere riconosciuta l’unicità dell’azione posta in essere dal G., il quale, con condotte distinte,aveva proceduto prima ad assumere la sostanza stupefacente del tipo hashish e successivamente ad assumere le sostanze alcoliche, ponendosi infine alla guida della sua autovettura;

2) violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione ed interpretazione della legge penale sostanziale e processuale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale con riferimento all’art. 162 c.p.. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere ammissibile la sua istanza di oblazione e adottare ogni provvedimento conseguente in relazione al reato di cui all’art. 187 C.d.S.. Essendo infatti sussistente all’epoca del commesso reato la competenza del Giudice di Pace, doveva essere ritenuta ammissibile per l’imputato la possibilità di definire la vicenda processuale mediante il pagamento, effettuato prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, di una somma di denaro a titolo di oblazione al fine di ottenere l’estinzione del reato. Nella fattispecie che ci occupa la richiesta di oblazione non avrebbe dovuto essere considerata tardiva in quanto formulata prima dell’apertura del dibattimento e quindi nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 162 c.p..

3) difetto assoluto della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto comminare al G. il minimo della pena in considerazione della sua incensuratezza.

4) Erronea interpretazione delle emergenze processuali e omesso deposito dei verbali degli accertamenti operati nell’immediatezza del fatto. Sosteneva sul punto il ricorrente che non era provato che il G. avesse assunto sostanze stupefacenti, in quanto i risultati degli accertamenti ospedalieri ben avrebbero potuto essere ricondotti all’assunzione dei farmaci necessari a fronteggiare le emergenze di carattere sanitario, come ipotizzato dalla difesa.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che dal documento relativo ai risultati delle analisi cliniche effettuate sull’odierno ricorrente presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS) – Presidio Ospedaliero (OMISSIS) – il risultato del prelievo di sangue con riferimento al tasso alcolemico è risultato pari a 0,70 gr/l. Pertanto il reato di cui il G. si è reso responsabile è quello previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Tanto premesso, si rileva che la L. n. 120 del 29 luglio 2010 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio quanto alla imputazione ex art. 186 C.d.S. perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Per quanto riguarda poi il reato di cui all’art. 187 C.d.S., commesso in data (OMISSIS), lo stesso deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di prescrizione, pur tenendosi conto delle intervenute sospensioni nel corso del processo per un complessivo periodo intercorrente dal 5.07.2007 al 19.02.2008.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla imputazione ex art. 186 C.d.S., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e quanto alla imputazione ex art. 187 C.d.S. perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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