T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2881

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 07.11.08 e depositato il 28.11.08, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che revocava il permesso di soggiorno a suo tempo concesso per la sopravvenienza di una condanna per reati ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava tre motivi di ricorso; il primo lamentava la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 poiché in virtù della lunga permanenza in Italia egli doveva essere equiparato ad un soggiornante di lungo periodo con conseguente valutazione in concreto della pericolosità sociale.

Il secondo motivo denuncia l’eccesso di potere per difetto di motivazione poiché è mancata la valutazione in concreto della pericolosità ed il terzo la violazione dell’art. 21 nonies L. 241\90 poiché non è stata effettuata alcuna comparazione tra l’interesse pubblico e quello del privato che faceva affidamento sull’esistenza del titolo di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo o alla concessione del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non può concordarsi con la valutazione in fatto del ricorrente come soggiornante di lungo periodo poiché tale qualifica non deriva dal tempo di permanenza in Italia ma dall’ottenimento di un esplicito titolo di soggiorno per tale motivo.

Non doveva pertanto essere effettuata alcuna valutazione in concreto della pericolosità né tanto meno può essere censurata una mancata ponderazione dell’interesse pubblico all’annullamento dell’atto se solo si considera che in sede di successivo rinnovo del permesso la Questura non avrebbe che potuto rigettare la richiesta per mancanza di uno dei requisiti per la concessione del rinnovo.

Le spese possono essere compensate tenuto conto per congruità concreta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *