Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5862 Esenzioni e agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

A. Con sentenza n. 25/1/10, depositata l’11/2/10, la CTR-Marche ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti della Soc. Marche Multiservizi, già Aspes Multiservizi (esercente attività nel comparto dei servizi pubblici locali), confermando il diniego del rimborso del credito d’imposta per il 2001 (periodo luglio/dicembre), richiesto per la riduzione dell’aliquota d’accisa sul gasolio ad uso autotrazione, relativamente al carburante denominato Biofox e costituito da una miscela di gasolio (75%) e biodiesel (25%). Ha motivato la pronunzia ritenendo che il diniego fosse legittimo, essendo l’agevolazione prevista per il solo gasolio per autotrazione senza possibilità d’interpretazione analogica. Ha aggiunto che la contribuente non poteva neppure invocare alcun legittimo affidamento sulla prassi del Fisco, riguardando esso gli esiti d’interpello avanzato da altra ditta.

B. Propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con memoria, la Soc. Marche Multiservizi; l’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

C. Con il pregiudiziale e assorbente secondo mezzo, denunciando vizio di violazione di legge, la contribuente sostiene che le agevolazioni previste per il gasolio per autotrazione dal D.L. n. 452 del 2001, art. 5, e prorogato dal D.L. n. 138 del 2002, art. 1, cui si è stata data ulteriore attuazione al D.P.R. n. 277 del 2000, spettino anche per altri prodotti ottenuti da miscele composite (nella specie una miscela composta per il 75% da gasolio e per il 25% da biodiesel), in coerenza con quanto disposto dalle decisioni del Consiglio dell’UE n. 265 del 25 marzo 2002 e n. 362 del 3 maggio 2002.

D. Il rilievo è fondato, richiamando le decisioni del Consiglio dell’UE, e la loro ratio, e facendo riferimento alla normativa interna come consolidatamente interpretata da questa Corte (cfr. Ord. 22878, 21543, 21542, 21541 e 21538 del 2011, non mass.).

E. La ratio della riduzione dell’aliquota sul gasolio si ricava, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22878/11), dalla decisione 362/2002 del Consiglio dell’UE. F. Essa premette: "l’art. 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), consente al Consiglio di autorizzare gli Stati membri ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise relative agli oli minerali in base a considerazione politiche specifiche".

G. Poi aggiunge: "L’Italia ha inserito nella legislazione nazionale, a partire dal 16 gennaio 1999, una riduzione delle aliquote di accisa applicabili al gasolio usato come carburante per i trasporti su strada".

H. Infine, autorizza la stessa rilevando: "Gli obiettivi di carattere ambientale e di risparmio energetico hanno indotto le autorità italiane ad aumentare il livello dell’accisa sui combustibili più inquinanti alfine di disincentivarne fuso. L’incremento dell’imposizione fiscale e l’elevato aumento dei costi dovuto al rialto del pretto internazionale del petrolio greggio hanno avuto ripercussione fortemente negative sulle attività nel settore dei trasporti stradali. Si è resa necessaria l’introduzione di misure compensative per evitare gravi difficoltà di carattere economico e sociale nel settore stradale già gravato dalla frammentazione del mercato e dalla morfologia dell’Italia, in attesa di misure a livello infrastrutturale. Qualsiasi altro provvedimento è risultato inadeguato".

I. L’altra decisione del Consiglio dell’UE (265/2002), premesso che l’Italia "ha chiesto di essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa differenziate sul biodiesel utilizzato, da un lato, come additivo del gasolio in una percentuale inferiore al 5% e, dall’altro, come carburante miscelato al gasolio in una proporzione del 25%, destinato soprattutto ad alimentare i veicoli adibiti al trasporto urbano", a tanto la autorizza.

J. Da ciò la giurisprudenza di legittimità ricava l’indipendenza delle due agevolazioni, quella relativa al gasolio da autotrasporto, destinata ad agevolare "le gravi difficoltà di carattere economico e sociale nel settore stradale" e quella relativa al biodiesel, diretta a favorire l’utilizzo di carburanti più rispettosi dell’ambiente (Cass. 22878/11).

K. Tali considerazioni sono completate con il richiamo al principio già enucleato con riferimento ai prodotti utilizzati per il riscaldamento (Cass. 814/05), secondo il quale, in tema d’imposte di fabbricazione sugli olii minerali, avendo il D.L. n. 331 del 1993, art. 17, comma 3, stabilito che, oltre ai prodotti elencati nel precedente comma 2, "è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti", assume come rilevante ai fini della tassazione la destinazione/utilizzazione del prodotto e non la sua composizione chimica, al fine di evitare l’elusione delle tariffe attraverso la produzione di prodotti miscelati, componendo i prodotti fra loro o con altre sostanze.

L. Dunque, si deve convenire con Cass. 22878/11 allorquando, in via generale, afferma: "trovando nel caso di specie applicazione entrambe le finalità al cui perseguimento è diretta la normativa agevolativa ratione temporis applicabile, sia interna che europea, la percentuale della miscela per uso automazione (75%) formata dal gasolio è soggetta alla tassazione specificamente prevista per il gasolio, rilevando solo la destinazione del prodotto finale e non la qualità di componente di un mix chimico, sicchè l’aliquota da applicare alla stessa è quella inferiore stabilita dal D.L. n. 452 del 2001, art. 5, come prorogato dal D.L. n. 138 del 2002. La parte della miscela formata da biodiesel rimane invece totalmente esente dal pagamento dell’accisa, in virtù della finalità di protesone dell’ambiente voluta dal legislatore sia interno che europeo" (cfr. anche L. n. 388 del 2000, art. 25, per gennaio/giugno 2001; D.L. n. 246 del 2001, art. 1, per luglio/dicembre 2001; D.L. n. 269 del 2003, art. 16, per gennaio/dicembre 2003).

M. Tutto ciò premesso, l’accolta interpretazione comunitariamente orientata della specifica normativa nazionale comporta l’assorbimento degli altri mezzi per asserite violazioni dello statuto del contribuente artt. 3 e 10 e di regolamenti comunitari reg. 231/2004 in relazione al reg. 2031/2001; sicchè il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo mezzo con stretto riferimento ai principi enunciati da questa Corte sopra riportati, non essendovi ragioni per discostarsene. Da ciò consegue la cassazione senza rinvio della difforme sentenza d’appello, stante la manifesta fondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente, il che consente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la pronuncia immediata di accoglimento nel merito ex art. 384 c.p.c..

N. Nel recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente; condanna l’Agenzia delle dogane alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorario, oltre agli oneri di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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