Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 25-10-2011, n. 38666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti, deliberata il 19.7.2010 dal Tribunale di Termini Imerese, ricorre per cassazione l’imputato S.M. personalmente, con due motivi:

– violazione di legge perchè il processo sarebbe stato trattato da magistrato cui gli atti erano stati trasmessi dopo l’astensione di altri due magistrati, per incompatibilità in relazione ad attività pregresse nel procedimento, senza l’osservanza delle norme codicistiche (trasmissione diretta e provvedimento del presidente di sezione);

– omessa motivazione sull’applicazione dell’art. 129 c.p.p..

2. Il ricorso è infondato.

2.1 La situazione di procedimento descritta in ricorso è quella del giudice designato per la trattazione del processo che, ritenutosi incompatibile in ragione di precedente decisione giurisdizionale, ha trasmesso il fascicolo direttamente ad altro giudice del dibattimento che, nel medesimo giorno, ha respinto una richiesta di applicazione della pena proposta nell’interesse dell’imputato e, conseguentemente, ha trasmesso il fascicolo al presidente di sezione, il quale lo ha riassegnato ad altro giudice, che ha deliberato il "patteggiamento" nel confronto del quale è stato quindi proposto l’odierno ricorso.

Secondo il ricorrente, l’obiettiva duplice inosservanza della procedura prevista per il caso dell’astensione – in particolare sul punto della necessità di una decisione del presidente del tribunale, ex art. 36 c.p.p. – integrerebbe la nullità assoluta di tutti gli atti a decorrere dal passaggio del fascicolo al secondo Giudice, compresa la stessa sentenza oggi impugnata. Il ricorrente richiama a sostegno della propria prospettazione le decisioni di Sez. 1^, sent.

45378/2004 e di Sez. 1^, sent. 11791/1997. 2.1.1 La prevalente giurisprudenza di questa Corte suprema ha ripetutamente insegnato che nel caso di inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenutosi non sussiste la nullità assoluta prevista dalla lett. A dell’art. 178 c.p.p. (da ultimo Sez. 5, sent. 41261/2008) .

Sez. 6, sent. 49988/2004 ha spiegato che tale peculiare nullità attiene alla sola capacità generica del giudice prevista dal primo comma dell’art. 33 c.p.p., quella che concerne la nomina e l’ammissione alla funzione giurisdizionale, non riguardando invece la capacità specifica presa in considerazione dall’art. 33 c.p.p., comma 2 in cui si fa riferimento alla regolare costituzione del giudice in un determinato processo con esplicito richiamo alle disposizioni sulla sua destinazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (contesto ordinamentale richiamato dall’art. 43 c.p.p., comma 1), la cui violazione è espressamente esclusa dalla sanzione processuale di nullità.

Nello stesso senso, anche Sez. 3, sent. 2115/2004, Sez. 3, sent.

4750/2002, Sez. 4, sent. 1589/2002.

Giudica questa Corte che non vi siano ragioni per discostarsi da questo insegnamento. Le deduzioni del ricorrente sul punto sono sostanzialmente generiche, perchè il ricorso si limita a richiamare le due sentenze precedenti, citate.

Ma tali sentenze non possono essere condivise. La sentenza 11791/1997 argomenta di una situazione "sostanzialmente analoga" a quella dell’incompetenza per materia, ma a prescindere dalla sostanziale genericità del rilievo, va osservato che in tal modo si perviene ad una conclusione che, implicitamente richiamando l’analogia, appare contraria al principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 c.p.p..

La sentenza 45378/2004 conclude per la conferma della sussistenza della nullità assoluta che era stata dichiarata dal giudice a quo (il ricorso era stato proposto dalla parte pubblica), senza tuttavia nella motivazione richiamare espressamente una norma codicistica ed anzi, apparentemente, facendo riferimento alla ritenuta abnormità del provvedimento originario di dismissione del fascicolo in favore di altro giudice (lo stesso ricorrente a ben vedere denuncia la nullità assoluta della sentenza, tuttavia nelle deduzioni parlando di procedura bypassata con atto abnorme).

Proprio la motivazione della sentenza 45378/2004 consente quindi di confermare che l’inosservanza della procedura ex art. 36 c.p.p., per le condivise argomentazioni di Sez. 6 sent. 49988/2004 prima richiamata, non configura la nullità assoluta di cui all’art. 178 c.p.p., lett. A. Rimane allora la questione se sia o meno configurabile un atto abnorme, nel senso processuale del termine. A giudizio di questa Corte l’abnormità (intesa secondo l’ormai consolidata ultima accezione, con l’esercizio di un potere che mai potrebbe essere esercitato e il contemporaneo conseguente inevitabile stallo del procedimento: S.U. sent. 25957/2009) non è configurabile nel caso – che è quello che solo qui rileva secondo le deduzioni del ricorso – in cui la necessità dell’astensione è palese in ragione del previo compimento di attività giurisdizionale che determina successiva incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p., posto che in tali casi non vi è alcuna discrezionalità nella delibazione finale ed il giudice ha addirittura l’obbligo di non trattare il processo, mentre la parte privata ha sempre la possibilità di utilizzare nei confronti del "nuovo" giudice l’istituto della ricusazione, per far emergere l’irregolarità; il che conferma comunque, anche sotto tale aspetto, l’assenza del secondo requisito dello stallo del procedimento, od anche la sola sussistenza di un inevitabile e non superabile pregiudizio difensivo.

2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale espressamente motivato sul punto (pag. 1 ultimo capoverso della sentenza).

3. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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