T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 2880

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il mancato rinnovo del permesso di soggiorno motivato sula base dell’inesistenza dei rapporti di lavoro segnalati.

Il primo dei due motivi di ricorso eccepisce l’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, carenza di presupposti, illogicità e incongruità.

Il provvedimento impugnato non tiene conto del fatto che il ricorrente ha provato di essere stato assunto in data 8.7.2010 dalla ditta HM Pallets con contratto a tempo indeterminato come peraltro risulta dalla produzione in atti delle buste paga e dal versamento dei contributi previdenziali mentre si sofferma su vicende del passato citando procedimenti penali peraltro non giunti ad alcuna conclusione circa le responsabilità dei precedenti datori di lavoro segnalati.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 per non aver tenuto conto al momento dell’emanazione del provvedimento dell’esistenza degli elementi sopravvenuti descritti nel primo motivo di ricorso.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6.9.2011 veniva richiesti accertamenti istruttori da parte della Questura.

All’esito dell’invio della documentazione richiesta il ricorso merita accoglimento.

Il diniego impugnato si fonda su un informativa che segnala la denuncia di alcuni individui tra cui l’attuale datore di lavoro del ricorrente per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina senza peraltro allegare che le prime due pagine da cui non è dato conoscere s quali elementi si fondi la presunta responsabilità del titolare della ditta HM Pallets.

Peraltro è stato allegato un estratto conto INPS da cui risulta il versamento dei contributi previdenziali fino al 30.4.2011.

In atti risulta la presentazione della denuncia dei redditi relativa al 2010 e l’attualità del rapporto di lavoro per cui non è corretto affermare come fa il provvedimento di diniego che il ricorrente non disponga di redditi sufficienti a garantire il suo mantenimento nel nostro paese.

Il provvedimento merita di essere pertanto annullato affinchè l’amministrazione verifichi con maggiore puntualità l’esistenza del rapporto di lavoro denunciato e si ridetermini in merito tenendo conto vdegli elementi emersi nel presente ricorso che andranno valutati unitamente agli accertamenti che la Questura riterrà di effettuare.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 300.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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