Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38769

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Genova, con provvedimento del 26.05.2011, ha rimesso gli atti alla Suprema Corte di Cassazione, per la correzione dell’errore materiale relativo alla "sentenza" della medesima Corte regolatrice n. 13856 del 28.01.2009, dep. il 30.03.2009.

Invero, il Tribunale di Massa, con unica sentenza del 28.11.2003, applicava nei confronti di L.G. la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.; e condannava P.T. alla pena ritenuta di giustizia, all’esito di giudizio abbreviato.

Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Massa proponeva ricorso per cassazione il PG territoriale, con riguardo alle posizioni di entrambi gli imputati; mentre la P. proponeva appello. La Corte territoriale, con sentenza del 9.6.2004, qualificato il ricorso del PG relativo alla posizione della P. come appello, giudicava sui gravami concernenti la P.; e la richiamata sentenza risulta oggi irrevocabile.

Rileva la Corte di Appello di Genova che la Suprema Corte, con la decisione del 28.01.2009, ha annullato la sentenza del Tribunale di Massa del 28.11.2003 rimettendo gli atti alla Corte territoriale per la decisione dell’originario appello della P. e sul ricorso del PG relativo alla posizione del L..

Motivi della decisione

2. Giova primieramente soffermarsi sul contenuto del provvedimento reso dalla Suprema Corte in data 28.01.2009, da qualificarsi come ordinanza, come è agevole rilevare dalla relativa intestazione.

Con la richiamata ordinanza il ricorso del PG venne convertito in appello e gli atti vennero rimessi alla Corte territoriale per la decisione sull’appello della P. e sul ricorso del PG afferente alla predetta posizione.

Tanto chiarito, deve peraltro rilevarsi che dall’esame degli atti risulta: che la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 9.06.2004, si era già pronunciata sull’appello proposto dalla P., qualificato il ricorso proposto dal PG per la P. come appello; e che detta sentenza è divenuta irrevocabile in data 25.07.2004.

Orbene, le considerazioni sopra svolte evidenziano che l’ordinanza n. 13856 del 28.01.2009, dep. il 30.03.2009, deve essere revocata, essendo fondata sull’erroneo presupposto che la Corte territoriale dovesse ancora pronunciarsi sull’appello proposto dalla P. e sul ricorso del PG afferente alla posizione di tale imputata.

3. Resta da censire il ricorso per cassazione, pure proposto dal Procuratore Generale di Genova, avverso la sentenza del Tribunale di Massa del 28.11.2003, con la quale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., venne applicata la pena concordata dalle parti nei confronti di L.G., in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Il ricorrente assume che il Tribunale di Massa abbia apoditticamente ritenuto la sussistenza dell’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, a fronte della contestata detenzione di gr. 46 di eroina.

3.1 Si deve considerare che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che deve ritenersi sufficiente una motivazione a contenuto enunciativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10372 del 27.09.1995, dep. 18.10.1995, Rv. 202270).

Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Con specifico riguardo ai tratti significativi della decisione concernenti la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze – questione che viene dedotta nel caso di specie – la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purchè risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.

Ebbene, il Tribunale di Massa, nella sentenza oggi impugnata, ebbe a ritenere corretta la prospettazione delle circostanze effettuata dalle parti, che comprendeva l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto del dato ponderale relativo alla sostanza detenuta (gr. 46 di eroina) e della percentuale di principio attivo in concreto accertata (pari al 26%). Trattasi di valutazione che risulta conferentemente motivata e perciò immune dalle dedotte censure.

4. Il ricorso del Procuratore Generale, avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Massa in data 28.11.2003, risulta pertanto inammissibile.

P.Q.M.

Revoca l’ordinanza n. 13856 del 30 marzo 2009 nei confronti di L.G. e P.T.; dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza 28.11.2003 nei confronti di L.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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