T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 882 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le società ricorrenti gestiscono altrettanti alberghi ricadenti in località Portonovo del Comune di Ancona, zona ricadente all’interno del Parco Regionale del Conero e disciplinata altresì, a livello comunale, dal Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) di Portonovo.

Con la deliberazione consiliare impugnata, il Comune di Ancona ha dato attuazione alle disposizioni di cui alla L.R. n. 22 del 2009, in parte modificata dalla successiva L.R. n. 19 del 2010, recante disposizioni attuative del c.d. piano casa; per quanto di interesse nel presente giudizio, il Comune ha escluso dai benefici previsti dal citato "Piano casa" gli edifici destinati ad attività alberghiera ricadenti in area del Parco del Conero (ciò ha fatto prevedendo l’applicazione dei benefici in parola ai soli immobili inclusi nei comparti dal n. 2 al n. 13 di cui alla tavola 10 del vigente PPE di Portonovo, fra i quali non ricadono appunto quelli di proprietà delle ricorrenti).

2. Di qui la proposizione del presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

– la L.R. n. 22 del 2009 prevede che i Comuni possono limitare l’applicazione del "Piano casa" con una deliberazione consiliare motivata, ma solo per ragioni inerenti la saturazione edificatoria delle aree interessate o particolari esigenze di carattere urbanistico, paesaggistico o ambientale. Nella specie, il Comune non ha addotto nessuna di queste ragioni, per cui già sotto questo profilo vi è una palese violazione di legge;

– in ogni caso, gli artt. 169 e 174 delle NTA del Piano del Parco (PdP) consentono, per le attività indicate appunto dall’art. 174, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia ed urbanistica di immobili incongrui, fatiscenti, degradati o non rispondenti agli obiettivi del PdP e del PPE, rimandando la definizione dei criteri e dei parametri al PPE. Sussiste pertanto la condizione di cui all’art. 4, comma 5, let. d), della L.R. n. 22 del 2009 (norma che consente gli interventi di cui al "Piano casa" anche per gli immobili ricadenti in zona parco, a condizione che per gli stessi il PdP consenta interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche previa demolizione e ricostruzione);

– disparità di trattamento rispetto agli immobili ricadenti nei predetti comparti dal n. 2 al n. 13, i quali possono fruire dei benefici in argomento (le ricorrenti evidenziano che non vi è alcuna differenza di disciplina urbanistica fra quegli immobili e gli alberghi di loro proprietà, l’unica differenza essendo la necessità della previa approvazione, per gli immobili inclusi nei comparti, di un sub-strumento attuativo);

– illegittimità del riferimento alla disciplina del PPE, strumento che ha ormai perso efficacia a seguito del decorso del decennio dalla sua approvazione e che non è adeguato al sopravvenuto PdP;

– falsa applicazione della normativa speciale sulle attività turistiche (L.R. n. 9 del 2006), la quale consente incrementi di cubatura fino al 35% in caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica attuate mediante demolizione e ricostruzione.

Viene altresì chiesta la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

3. Costituendosi in giudizio, il Comune di Ancona ha illustrato le ragioni poste a base del deliberato consiliare, il che ha indotto le ricorrenti ad articolare motivi aggiunti non impugnatori (ossia, i "vecchi" motivi aggiunti), nei quali sono sinteticamente confutati gli argomenti di cui alla predetta memoria difensiva comunale.

Viene in particolare evidenziato che:

– il PPE di Portonovo non può certo essere adeguato ad un PdP sopravvenuto;

– non rileva il fatto che è in itinere l’adozione di un nuovo PPE;

– non risponde al vero che il PdP nulla dispone in merito agli interventi consentiti sulle strutture ricettive;

– è illegittima l’introduzione di una misura di salvaguardia atipica e automatica, discendente in pratica da un piano nemmeno adottato.

4. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

5. Il ricorso e i motivi aggiunti non meritano accoglimento.

Il Tribunale ritiene in effetti di dover condividere la ricostruzione della normativa urbanistica (adottata dallo stesso Comune di Ancona e dall’Ente Parco del Conero) delineata dalla difesa comunale nei propri scritti difensivi.

In particolare, se è vero che l’art. 4, comma 5, let. d), della L.R. n. 22 del 2009, come modificato dall’art. 4, comma 7, L.R. n. 19 del 2010, non esclude dai benefici del c.d. piano casa gli immobili ricadenti nel territorio di parchi nazionali o regionali, è altrettanto vero che la norma va interpretata nel senso che ai fini della fattibilità degli interventi si deve far riferimento alla normativa speciale contenuta nel Piano del Parco. Ogni altra interpretazione sarebbe passibile di censure di costituzionalità, avendo in questo caso il c.d. piano casa un effetto eversivo delle disposizioni volte a tutelare il territorio delle aree protette ex L. n. 394 del 1991.

Ma che questa sia l’interpretazione corretta lo si evince anche dalla littera legis ("…immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 12 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali, ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione…").

In primo luogo, la norma si riferisce ad "immobili", da intendere quali singoli manufatti e non intere categorie di essi.

In secondo luogo, è evidente che la norma intende richiamare la disciplina edilizia prevista dal PdP per ogni singola zona in cui è diviso il territorio del Parco o addirittura per ogni singolo edificio.

6. Chiarito ciò a livello generale, le disposizioni del PdP inerenti la fattispecie sono quelle di cui agli artt. 169 e 174 (il cui testo è ritrascritto all’interno della memoria depositata dal Comune il 10/10/2011).

L’art. 169 consente in generale interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, anche mediante demolizione e ricostruzione, sugli immobili di cui al successivo art. 174, ma per quanto riguarda la disciplina specifica rimanda alle norme del PPE (sia di quello vigente – ritenuto conforme al PdP con deliberazione dell’Ente Parco datata 29/7/2008 e ancora efficace fino al 29/12/2011 – sia di quello che il Comune ha in corso di approvazione), pur dettando criteri generali a cui dovrà adeguarsi la pianificazione comunale (vedasi la normativa relativa all’APS 6, riportata alle pagine 8 e 9 della citata memoria difensiva del 10/10/2011).

Fra i criteri generali vi è la necessità che gli interventi siano la risultante di una progettazione integrata, finalizzata in primo luogo a riqualificare le strutture esistenti sia dal punto di vista edilizio, sia per quanto concerne il loro inserimento nel contesto paesaggistico; solo in tale quadro è possibile per il PPE concedere modesti ampliamenti, finalizzati all’ottenimento di alti livelli di eco compatibilità e fruibilità.

Pertanto, il PdP esclude sicuramente la possibilità di ampliamenti indiscriminati e automatici delle strutture alberghiere esistenti in località Portonovo.

Lo stesso dicasi per il PPE vigente (punto 4.3.6. della relazione illustrativa del piano comunale).

7. Inoltre, anche se nel dispositivo della deliberazione impugnata non è richiamato espressamente l’art. 9 della L.R. n. 22 del 2009, dal contesto dell’intero provvedimento si evince che la limitazione dei benefici della stessa L.R. n. 22 del 2009 ai soli stabilimenti balneari ed alle strutture ristorative ubicate sulla spiaggia di Portonovo (con esclusione quindi degli alberghi) obbedisce a valutazioni di carattere urbanistico – paesaggistico ed ambientale, ossia a tre dei presupposti in base ai quali il citato art. 9 consente ai Comuni di limitare l’applicazione del c.d. piano casa.

A questo riguardo, il Tribunale non ritiene sussistente la dedotta disparità di trattamento, avendo il Comune chiarito le ragioni per le quali i benefici in parola sono stati estesi alle strutture collocate a ridosso della battigia (si tratta della necessità di incentivare l’arretramento delle strutture medesime rispetto all’attuale collocazione, in modo da recuperare un tratto di arenile adeguato – vedasi sul punto il paragrafo 4.3.3. della relazione illustrativa del PPE), esigenze che non sono comuni agli alberghi. Ma del resto, l’operato del Comune appare coerente, visto che le strutture balneari e ristorative erano state inserite dal PPE in specifici comparti fin dal 2001 (cosa che invece non è accaduta per gli alberghi), nell’ottica, evidentemente, di una specifica pianificazione della loro ricollocazione e riqualificazione.

Per tale ragione (nonché per l’assenza di specifiche censure sul punto, nonostante quanto preannunciato nell’epigrafe del ricorso), il Tribunale non ritiene illegittime nemmeno le previsioni del PPE applicabili alla fattispecie.

8. Per quanto precede, tutte le argomentazioni rassegnate dalle società ricorrenti si infrangono contro la normativa del PdP e del PPE, dal che consegue il rigetto del ricorso (anche con riguardo alla domanda risarcitoria).

In ragione della complessità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate. Contributo unificato come per legge (art. 13, comma 6-bis.1, T.U. n. 115/2002).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio fra le parti. Contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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