Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38767 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il G.I.P. del Tribunale di Ancona disponeva l’applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di M.F. per violazione della legge sugli stupefacenti, con specifico riferimento all’importazione dall’Olanda di sostanza stupefacente del tipo cocaina per il complessivo peso di kg. 6,150. Avverso detto provvedimento l’indagato proponeva istanza di riesame al Tribunale della libertà di Ancona che respingeva il gravame: il Tribunale, in particolare, relativamente alla dedotta eccezione di incompetenza territoriale, disattendeva la tesi difensiva osservando che dagli atti risultava compiuta in (OMISSIS) la parte iniziale della condotta illecita avendo l’indagato da tale località concluso e pianificato l’accordo per l’illegale importazione della sostanza stupefacente. Nel merito, il Tribunale sottolineava che a carico del M. erano stati acquisiti consistenti e gravi elementi indiziali desumibili dall’esame complessivo degli atti, ed in particolare dalle conversazioni intercettate e dall’esito dell’attività di osservazione e controllo svolta dalla P.G. da cui era emerso che l’indagato aveva posto in essere una serie di atti preparatori ed organizzativi i indispensabili per la realizzazione dell’illecito trasporto, ricevendo le indicazioni dal committente, contattando i corrieri, pianificando modalità, percorso e destinazione. Circa le esigenze cautelari – ritenute ravvisagli in specie nel pericolo di reiterazione di condotte criminose, nonchè nel rischio di inquinamento probatorio e concreto pericolo di fuga – il Tribunale sottolineava la gravità dei fatti, la possibilità per l’indagato, se rimesso in libertà, di ostacolare le indagini volte all’identificazione dei fornitori e dei destinatari della sostanza stupefacente, la mancanza di radicamento stabile sul territorio italiano e la disponibilità di mezzi e contatti tali da consentire all’indagato di spostarsi agevolmente ed avere punti di riferimento in numerosi Paesi.

Ricorre per Cassazione il M. deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla ravvisata competenza territoriale del G.I.P. di Ancona, nonchè relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sostanzialmente reiterando le tesi già sottoposte al vaglio del giudice del riesame. Sotto il primo aspetto il ricorrente rileva che dal capo di imputazione sarebbe desumibile che il reato sarebbe stato commesso in Vipiteno addirittura in epoca antecedente al fermo del M. e che dagli atti risulterebbe che le indagini sarebbero state avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: di tal che, ad avviso del ricorrente, la competenza per territorio spetterebbe all’Autorità Giudiziaria di Bolzano o a quella di Roma. Nel merito, il ricorrente afferma che non potrebbe ritenersi acquisito un quadro indiziario connotato della necessaria gravità, in quanto ritenuto dal Tribunale desumibile solo da alcune telefonate, peraltro dal contenuto poco chiaro e poco significativo, e che il Tribunale stesso non avrebbe in alcun modo vagliato le specifiche deduzioni difensive finalizzate a dimostrare l’insussistenza di esigenze tali da rendere indispensabile la più rigorosa tra le misure cautelari, tenuto anche conto del materiale probatorio ormai acquisito con le indagini già svolte. Il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza delle censure. Ed invero, quanto alla competenza territoriale, appare del tutto corretta la decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto sussistente – allo stato delle indagini – la competenza del giudice di Ancona, sul rilievo fattuale della programmazione dell’attività illecita contestata al M.. Le ulteriori censure concernono apprezzamenti di merito, non deducibili in cassazione, e tendono ad una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie. Nella concreta fattispecie il giudice di merito ha dato conto, con puntuale e adeguato apparato argomentativo – incensurabile in sede di controllo di legittimità – delle ragioni per le quali il soggetto era attinto da gravi indizi di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi oggettivi rilevanti a tal fine, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato, ed ha altresì dato conto della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari valorizzando a tal fine specifiche circostanze oggettive e soggettive. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *